BERLATO: LE BUGIE DEGLI ANTICACCIA
- Scritto da Luca Gironi
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Il Consigliere Andrea Zanoni & C. propongono al Consiglio regionale del Veneto di opporsi all'approvazione della Proposta di legge n. 182/216 per le seguenti motivazioni:
- Mentendo sapendo di mentire il Consigliere Zanoni & C. affermano che le sanzioni previste dalla Proposta di legge regionale n. 182/2016 verrebbero comminate a chi si oppone ai cacciatori, anche solo con l'uso della voce, sul proprio terreno o a casa propria.
- sempre in base alle fantasiose opinioni del Consigliere Zanoni & C. la legge colpirebbe indistintamente tutti coloro che vivono la natura in pace e serenità, escursionisti, bikers, agricoltori, amici che portano a passeggio i cani, boscaioli al lavoro, bambini che corrono in un prato o che giocano vociando tra gli alberi, i privati che coltivano orti e frutta agli escursionisti, dai podisti a chi pratica equitazione, dai ricercatori a chi svolge attività ricreative, sportive o con disabili all'aperto, da chi passeggia con animali di compagnia alle guardie venatorie.- Dalla semplice lettura del testo della Proposta di legge n. 182/2016 si può invece chiaramente evincere che le sanzioni verranno comminate solo ed esclusivamente a chi intenzionalmente vorrà impedire l'esercizio di attività lecite quali la caccia e la pesca a chi le intende esercitare nel rispetto delle normative vigenti, dopo aver versato all'erario le obbligatorie tasse di concessione governativa e regionale, oltre alle quote di accesso agli Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensori Alpini ( La tassa di concessione governativa che deve versare ogni anno il cacciatore che intenda esercitare l'attività venatoria in Veneto è di euro 174,16 ai quali si aggiungono 84 euro di tassa di concessione regionale, oltre alle quote di accesso agli ATC e CA che variano tra i 60 ed i 300 euro ).- In Francia è stata approvata nel giugno 2010 una legge che commina sanzioni penali a chi ostacola la caccia che cosi recita: E' punito con l'ammenda prevista per le contravvenzioni della quinta classe il fatto, con gli atti di ostruzionismo concertati, di impedire lo svolgimento di uno o più azioni di caccia come definite nell'articolo L.420-3.- Il Consigliere Zanoni & C. affermano altresì che, con sentenza n. 6309 del 10 maggio 2005, il Tribunale di Milano avrebbe annullato le sanzioni comminate sulla base di una legge simile della Lombardia, facendo prevalere il diritto di riunirsi pacificamente e manifestare liberamente il proprio pensiero, peraltro sancito dagli articoli 21 e 17 della Costituzione italiana.E' utile innanzitutto verificare cosa preveda la legge regionale della Lombardia n. 26 del 1993.
Legge regionale della Lombardia n. 26 del 1993 art. 51 comma 5:
" 5. Si applica la sanzione amministrativa da euro 206,58 a euro 619,75 per chi volontariamente procura disturbo all'esercizio venatorio anche avvalendosi di strumenti atti all'allontanamento della selvaggina; se l'attività di disturbo è commessa da agenti della vigilanza volontaria di cui al comma 5 dell'art. 48, la sanzione è raddoppiata".Disamina della sentenza n. 6309/2005 pronunciata dalla 1 sezione civile dal giudice dott. Paola Gandolfi sulla presunta violazione dell'articolo 51 comma 5 della legge regionale ombardia n. 26 del 1993 rubricato " sanzioni amministrative".Si osserva :Come palesato dal Giudice civile di primo grado del tribunale di Milano nella motivazione della sentenza n.6309/2005, dalla disamina della deposizione offerta dalla sola e unica teste assunta dal Giudice durante l'istruttoria (teste Zavalloni) sono emersi i seguenti elementi:1) si trattava di manifestazione organizzata dal coordinamento anticaccia della Lombardia previamente autorizzata dalla Questura per il giorno di apertura della caccia;2) i manifestanti anticaccia erano guidati e scortati dai Carabinieri per un brevissimo percorso autorizzato, per un breve lasso di tempo, dalle ore 7 alle 9 del mattino, con slogan e grida da parte degli stessi manifestanti asseritamente anticaccia ma, attenzione, non compiutamente ed individualmente identificati. Quest'ultima circostanza non può essere disattesa poiché ogni soggetto risponde alla giustizia per la propria condotta e non per la condotta di altri.Secondo il ragionamento del Giudice civile di primo grado la manifestazione anticaccia previamente autorizzata e di brevissima durata con la presenza costante delle forze dell'ordine caratterizzata da grida e slogan anticaccia non può che costituire una mera manifestazione del proprio pensiero come previsto dalla nostra Costituzione.
Peraltro il giudice ha precisato che le prove orali assunte non hanno potuto individuare coloro che avevano insultato gratuitamente i cacciatori.Ebbene la motivazione così esplicitata non può essere diversamente interpretata.Si osserva che tale sentenza è stata interpretata soggettivamente da parte di alcuni soggetti anticaccia (mediante commenti infondati su internet). Il contenuto di tale interpretazione è assolutamente fuorviante e non corrispondente ad una corretta interpretazione della decisione assunta dal Giudice di primo grado.Alla luce di queste precisazioni, si può facilmente evincere che gli esponenti del frastagliato arcipelago animal-ambientalista mentono sapendo di mentire, utilizzando patetiche bugie per tentare di convincere i componenti del Consiglio regionale del Veneto a non votare il giorno 10 gennaio 2017 la Proposta di legge n. 182/2016.Una domanda sorge spontanea: dal momento che questa Proposta di legge si prefigge l'obiettivo di comminare sanzioni amministrative solo ed esclusivamente a quei criminali che aggrediscono, non solo verbalmente, degli onesti cittadini che esercitano nel rispetto della legge attività lecite come la caccia e la pesca, quali possono essere le ragioni che spingono i compari di Zanoni a tentare in tutti i modi di impedire l'approvazione di questa legge?