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TAR MARCHE RIGETTA IN TOTO IL RICORSO AL CV REGIONALE

TAR MARCHE RIGETTA IN TOTO IL RICORSO AL CV REGIONALE
Con sentenza pubblicata in data 5 aprile, numero 271/2017, il Tar Marche ha respinto dichiarandone la improcedibilità il ricorso presentato da LAC e WWF nei confronti del calendario venatorio regionale, ricorso che aveva visto intervenire ad opponendum Federazione Italiana della Caccia rappresentata dall’Avv. Alberto Maria Bruni, supportato dalla memoria tecnica del Dottor Michele Sorrenti
In particolare, nel commentare la Sentenza, il Tar Marche ha sottolineato come “la disciplina statale che delimita i periodi in cui le Regioni possono autorizzare il prelievo venatorio rappresenta il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica ritenuto vincolante per le stesse Regioni e Province autonome. Nella specie, il calendario venatorio marchigiano per la stagione 2016/2017 rispetta in linea generale i limiti previsti dalla L. n. 157/1992.
Più nello specifico va osservato che: 
 
La classificazione SPEC delle specie cacciabili non assume valenza condizionante rispetto al prelievo venatorio, e questo né in assoluto né con riguardo alla stessa valenza della suddetta classificazione. Si deve infatti condividere l’argomento della Regione e di Federcaccia secondo cui esistono studi più aggiornati in materia, che costituiscono fra l’altro la base scientifica su cui le Istituzioni comunitarie fondano la propria azione negli ultimi anni. Il riferimento va al “Rapporto sullo stato di conservazione delle specie” adottato nel 2014 ai sensi dell’art. 12 della direttiva “Uccelli” e alla “Red List of European Birds” del 2015. Ciò comporta che l’assenza di un generale divieto di cacciabilità delle specie ricomprese nella lista SPEC di fatto ne ammette l’inserimento nel calendario venatorio regionale […]D’altra parte, si deve sottolineare il fatto che i paragrafi 2.4.24 e 2.4.25 della Guida interpretativa della direttiva “Uccelli” riportati a pagina 10 del ricorso non contengono alcun espresso richiamo alla classificazione SPEC, alla quale non può dunque essere attribuito il carattere di parametro vincolante che pretendono di assegnarle le ricorrenti. Da ultimo va segnalato che lo stesso ISPRA, come dimostra la nota datata 17 gennaio 2017 (versata in atti da Federcaccia in data 27/1/2017) condivide uno degli argomenti principali su cui negli ultimi anni si è fondata la Regione Marche nella predisposizione degli atti di regolamentazione del settore, ossia che uno studio serio ed aggiornato dello stato di conservazione delle specie deve essere implementato a livello sovrannazionale o, quantomeno, a livello delle diverse macro-zone omogenee in cui è suddiviso il territorio dell’Unione Europe. Questo perché i fenomeni migratori non sono racchiudibili rigidamente entro i confini nazionali dei singoli Stati e dunque anche la disciplina generale di riferimento (ossia le direttive comunitarie) deve essere elaborata alla luce di un quadro organico”.
Un altro riconoscimento dunque, alla linea tenuta dalla Federazione in questi ultimi anni e che conferma la giustezza delle argomentazioni tecniche e giuridiche avanzate, che sono state fondamentali per il rigetto del ricorso.
In attesa di una più approfondita disamina della sentenza, se ne pubblica in allegato il testo.
 
Roma, 7 aprile 2017 – Federazione Italiana della Caccia
 
allegata sentenza TAR Marche, scarica il pdf
 
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