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LA CONFERENZA STATO REGIONI CHIEDE LA MODIFICA DELL’ARTICOLO 19 DELLA 157/92

LA CONFERENZA STATO REGIONI CHIEDE LA MODIFICA DELL’ARTICOLO 19 DELLA 157/92

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome premesso che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 139 del 14 giugno 2017 ha sancito che le sole figure di cui le “guardie venatorie dipendenti delle Amministrazioni provinciali” si possono avvalere nell’attuazione dei piani di controllo di cui all’articolo 19 della legge n. 157/92, siano “tassativamente” quelle riportate nell’elenco dello stesso articolo di legge, ovverosia i proprietari dei fondi su cui si attua l’intervento, le guardie forestali e quelle comunali; considerato che la sentenza ha ritenuto illegittima una integrazione normativa esercitata dalla Regione Liguria che prevedeva di avvalersi anche di coadiutori appositamente abilitati; considerato che l’incremento della fauna selvatica ha reso necessario il ricorso sempre più frequente ai piani di controllo, attuati prevalentemente per far fronte ai danni alle produzioni agricole anche nei territori preclusi all’esercizio venatorio; considerato che i soli soggetti ricompresi nell’articolo 19 della legge 157/92 non sono in numero sufficiente a fare fronte ai problemi che il proliferare della fauna selvatica crea anche alla popolazione civile; considerato infine che molte Regioni sono già ricorse all’ausilio di operatori appositamente formati e abilitati per contenere i danni della fauna selvatica; impegna il Governo ad intervenire tempestivamente per una modifica del richiamato articolo 19 della legge 157/92 al fine di introdurre la figura dell’“operatore abilitato”.

TESTO ORIGINALE LEGGE 157/92: Art. 19 Controllo della fauna selvatica 1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all’articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. 2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio. 3. Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l’esercizio venatorio.

PROPOSTA DI MODIFICA ART. 19 LEGGE 157/92 (VERSIONE ESTESA) Art. 19 Controllo della fauna selvatica Le Regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all’art. 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. Le Regioni, per la tutela della biodiversità e delle attività umane, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica. Il controllo della fauna selvatica, quale attività di interesse pubblico, non costituisce esercizio di attività venatoria e può essere effettuato sull’intero territorio nazionale, ivi comprese le aree protette e le zone nelle quali è vietata l’attività venatoria, ed è disposto ed organizzato dalle Regioni, dalle Province autonome o dagli enti gestori delle aree protette. Il controllo, nel caso delle specie autoctone e di quelle in allegato I del decreto 19 gennaio 2015 del Ministero dell’Ambiente e delle Politiche Agricole, viene esercitato selettivamente, di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici, su parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Qualora l’istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare catture, abbattimenti o entrambi. Nel caso delle specie alloctone (ad esclusione delle specie in allegato I del decreto 19 gennaio, 2015 del Ministero dell’Ambiente e delle Politiche Agricole) il controllo è finalizzato all’eradicazione o al contenimento delle popolazioni con l’obiettivo della densità zero, sulla base di appositi provvedimenti regionali, sentito l’ISPRA. Le attività di cattura e abbattimento devono essere attuate dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali o regionali, che potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi medesimi, delle guardie forestali e delle guardie comunali, purché, in caso di abbattimento, muniti di licenza per l’esercizio venatorio. Le Regioni, con proprio atto, potranno, altresì, attuare gli interventi di cui al comma 4 anche avvalendosi di operatori abilitati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano previa frequenza di appositi corsi, individuando altresì il soggetto incaricato dell’attività di coordinamento. Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare gli interventi di cui al comma 4 anche avvalendosi di altro persone, purché munite di licenza per l’esercizio venatorio.

In subordine PROPOSTA DI MODIFICA ART. 19 LEGGE 157/92 (VERSIONE ESSENZIALE) Art. 19 Controllo della fauna selvatica 1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all’articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. 2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o da operatori abilitati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano previa frequenza di appositi corsi, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali. In caso di abbattimento con arma da fuoco tali figure devono essere munite di licenza per l’esercizio venatorio. 3. Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l’esercizio venatorio. (Roma, 22 giugno 2017) (www.ladeadellacaccia.it)

 

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