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IL TAR ORDINA ANNULLAMENTO NOMINE IN A.T.C. E C.A. PIEMONTESI

IL TAR ORDINA ANNULLAMENTO NOMINE IN A.T.C. E C.A. PIEMONTESI
Il TAR Piemonte ha in parte accolto un ricorso di Federaccia Piemonte relativo alla così detta "razionalizzazione" di ATC e CA, con la quale l'assessore Ferrero ha accorpato i Comitati di gestione di quegli enti, riducendoli da 38 a 22.
Nel contempo però sono anche stati modificati i criteri di nomina dei componenti di ATC e CA, istituiti in Italia con la l.157/92, in maniera che Federcaccia Piemonte ha ritenuto penalizzante per la propria associazione che, va sempre ricordato, in Piemonte è di gran lunga la più importante tra le "associazioni venatorie riconosciute" con circa il 60% dei cacciatori.
Con la decisione del TAR ora decadranno tutti i Comitati di gestione in carica, e si dovranno nominare i componenti adottando il criterio indicato nella sentenza.
Abbiamo chiesto all'Avv. Prof. Paolo Scaparone, che tutela Federcaccia, di spiegarci la questione. 
 
"Il TAR Piemonte, con la sentenza allegata, ha accolto il ricorso della Federazione per l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale che ha stabilito nuovi criteri di nomina dei componenti dei Comitati di gestione e per l'annullamento dei provvedimenti della Città metropolitana di Torino e delle Province piemontesi che, in applicazione di tale deliberazione, hanno provveduto alle nomine dei membri dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA. In estrema sintesi," ha continuato il Prof. Scaparone" il TAR ha riconosciuto che la Federazione, in quanto associazione che rappresenta la maggioranza dei cacciatori, ha diritto ad un numero di seggi nei Comitati di gestione maggiore di quello spettante alle associazioni venatorie meno rappresentative. L'annullamento comporta che le nomine dei componenti dei Comitati di gestione debbono essere rifatte conformemente alla normativa sopravvissuta, espressamente richiamata dal TAR, secondo cui la designazione "è effettuata sulla base della rappresentatività e in proporzione alla consistenza dei rispettivi iscritti [delle associazioni]". Pertanto, la Città Metropolitana e le Province debbono essere invitate a rifare le nomine annullate. Soltanto per il futuro e cioè con riguardo all'emanazione da parte della Regione di una nuova normativa il TAR  afferma che un criterio di nomina rispettoso dei principi di rappresentatività e del pluralismo "potrebbe essere" il riconoscimento della maggioranza dei seggi all'associazione venatoria che vanti una percentuale di rappresentatività pari o superiore al 50% dei cacciatori." 
 
Altri due punti del ricorso non sono stati accolti dal TAR, ma con motivazioni che sono parse insoddisfacenti ai ricorrenti, che si riservano ora di ricorrere al Consiglio di Stato nei tempi stabiliti dalla legge.
Allegata la sentenza...
 
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