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La pernice bianca all'esame della Corte Costituzionale

La pernice bianca all'esame della Corte Costituzionale
Della splendida pernice bianca, e di molte altre specie vietate alla caccia in Piemonte, ora si discuterà…a Roma!
La questione infatti è appena approdata sui banchi della Corte Costituzionale, a loro rimessa dal TAR Piemontese che nel novembre scorso aveva accolto un ricorso del mondo venatorio.
Per ora è l’Associazione Nazionale Libera Caccia, ANLC, ad aver presentato l’atto di costituzione in giudizio, ma è certo seguiranno presto altri.
L’Avv. Antonella Anselmo, del prestigioso Studio Lemmedi Roma, ha illustrato nel documento tutta una serie di controdeduzioni, con le quali convincere la Consulta della bontà delle osservazioni presentate e accolte dal TAR, rimarcando come i provvedimenti adottati da Regione Piemonte violino i principi sanciti dalla carta costituzionale, ribaditi negli anni da numerose sentenze.
Nello specifico si osserva come l’art. 39 della l.r. 26 del 2015, e l’art.1 della l.r. 27 dell’anno successivo, si pongano in contrasto con l’art.117 della Costituzione.
Pernice bianca, lepre variabile, allodola, fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, porciglione, frullino, pavoncella, moretta, moriglione, combattente e…infine il merlo, sono tutte specie consentite dalla l.157/92 ma che Regione Piemonte ha vietato, non potendolo fare.
In sostanza si sostiene che sfugga alla Regione la competenza su tale materia, ricadendo sotto l’Ambiente ed essendo quindi riservata allo Stato.
La difesa della Regione, che si è costituita alcuni giorni fa, così come ha fatto la LAC (Lega Abolizione Caccia), attiene alla presunta delicatezza di tali specie, e alla necessità di proteggerle senza alcun supporto istruttorio tecnico-scientifico, così come invece dovrebbe essere.
L’Avv. Anselmo rimarca il fatto come tali specie godano di un buono stato conservazione, e non siano a rischio inoltre esistono normative sovranazionali, come la Direttiva Uccelli, che armonizzano le legislazioni nazionali, e ne consentono il prelievo di questi selvatici, in gran parte migratori regolamentano la materia in buona parte migratorie,
Il legale di Libera Caccia si sofferma poi sul ruolo della caccia, vista come “sfruttamento accettabile”, e certo non tale da mettere a repentaglio la biodiversità dell’ambiente, semmai di favorire la stabilizzazione qualitativa e quantitativa della popolazione faunistica, consentendo di monitorare le popolazioni di selvatici.
Un aspetto che viene poi rimarcato è quello della possibilità di intervenire sulle specie cacciabili attraverso un preciso iter tecnico-scientifico, ma solo con uno strumento amministrativo qual è il calendario venatorio, e non certo a mezzo di una legge, così come avvenuto ultimamente in Piemonte.
Viene infatti ricordato come, secondo l.157/92, per le Regioni incorra l’obbligo di presentare il calendario venatorio entro il 15 giugno, offrendo così la possibilità di impugnazione di fronte ai Tribunali Amministrativi Regionali in tempi rapidi, e certo prima dell’inizio della stagione venatoria.
Numerosi i riferimenti di legge, o le sentenze citate a supporto delle controdeduzioni, per cui ora non resta che attendere gli esiti dell’esame da parte della Corte Costituzionale.
I cacciatori piemontesi attendono fiduciosi, mentre l'assessore Ferrero trema, anche perché il suo DDL 182 che ribadisce tali divieti è approdato all'esame del Consiglio Regionale del Piemonte.
 
 
 
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