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Armi: Il governo recepisce la Direttiva Armi dell'Unione Europea

Armi: Il governo recepisce la Direttiva Armi dell'Unione Europea

ATTUAZIONE DI NORME EUROPEE
Acquisizione e detenzione di armi
Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’interno Marco Minniti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), detta disposizioni necessarie all’attuazione e all’adeguamento della normativa nazionale alla nuova direttiva dell’Unione europea relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi da fuoco e delle loro componenti essenziali (direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio).

La direttiva, nei suoi punti salienti, introduce disposizioni in merito alle modalità con cui devono essere marcate su tutto il territorio dell’Unione le armi da fuoco e le loro parti essenziali; ridefinisce il sistema informatico di tracciabilità delle armi e delle munizioni, per consentire anche, attraverso l’istituzione di una piattaforma informatica, lo scambio di informazioni tra i Paesi membri; prevede forme di controllo e di monitoraggio più stringenti dei titoli di acquisizione e detenzione delle armi; armonizza la durata delle autorizzazioni in materia di armi; rimodula le categorie delle armi da fuoco, modificando i criteri di acquisizione e detenzione delle stesse.

Nel disporre l’attuazione della direttiva, il decreto integra la disciplina esistente sul controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi destinate all’uso civile. Conseguentemente, viene chiarito che il decreto non incide sulla disciplina relativa all’acquisizione e alla detenzione di armi appartenenti alle Forze Armate o di Polizia o ad Enti governativi, nonché sulla legge relativa al controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (legge 9 luglio 1990, n. 185).

Tra le principali novità, il decreto introduce un sistema di tracciabilità delle armi che impone di conoscere in modo certo la data di fabbricazione e distruzione di ciascuna arma da fuoco e detta particolari regole tecniche per la loro disattivazione. Introduce poi la nozione di “arma camuffata”, cioè qualunque arma fabbricata o trasformata in modo da assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto, chiarendo che tali strumenti sono assolutamente vietati. Inoltre, attraverso una revisione delle norme in vigore, rende effettivo l’obbligo, per chi richieda il nulla osta all’acquisto di armi o ne abbia a qualunque titolo la disponibilità, di produrre, all’atto del ritiro del documento, un’autocertificazione con la quale si attesti di aver avvisato i familiari conviventi maggiorenni, compreso il convivente more uxorio, dell’avvenuto rilascio dei documenti necessari per l’acquisizione della disponibilità dell’arma. Lo stesso obbligo viene esteso al titolare della licenza di porto d’armi all’atto della consegna del titolo medesimo. La mancata produzione dell’attestazione comporta l’impossibilità di acquisire il titolo, mentre la produzione di attestazione falsa o mendace comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente. In entrambi i casi, detti comportamenti potranno essere valutati dall’Autorità di pubblica sicurezza per l’adozione di provvedimenti di revoca del titolo stesso.

Infine, si riduce da sei a cinque anni la durata delle licenze di tiro a volo e di caccia di nuova emissione, nonché di quelle rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e si modifica la normativa relativa al controllo della sussistenza e permanenza dei requisiti soggettivi sui detentori di armi, prescrivendo l’obbligo di presentare ogni cinque anni la prevista certificazione medica, per chiunque detenga armi comuni da sparo, ad eccezione dei collezionisti di armi antiche, e salvo che il detentore sia in possesso di licenza di porto d’armi. La mancata presentazione del certificato autorizza il Prefetto ad adottare il provvedimento di divieto detenzione di armi.

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