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Toscana: Pubblicata la Delibera 691 contenente il Calendario Venatorio 2021/22

toscanaLa Regione Toscana, ha deliberato il Calendario Venatorio 2021/22. Il provvedimento, di cui riportiamo di seguito il deliberato, rispecchia nella gran parte quello dello scorso anno.

DELIBERA
1) di autorizzare la caccia, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, alle seguenti specie per i periodi indicati:
1.1) dal 19 settembre al 30 dicembre 2021 la caccia è consentita alle specie: coniglio selvatico, merlo e fagiano. Nelle Aziende faunistico venatorie, nelle Aziende agrituristico-venatorie è autorizzato il prelievo del fagiano anche nel mese di gennaio 2022, in presenza di specifici piani di prelievo.
1.2) dal 19 settembre al 29 novembre 2021 la caccia è consentita alle specie: starna e pernice rossa.
Ulteriori limitazioni di prelievo sulle specie sono indicate nell’Allegato A al presente atto. Nelle Aziende faunistico venatorie è autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nel mese di dicembre 2021 in presenza di specifici piani di prelievo. Nelle Aziende agrituristico venatorie è autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nei mesi di dicembre 2021
e gennaio 2022 in presenza di specifici piani di prelievo;
1.3) dal 2 ottobre al 30 dicembre 2021 la caccia è consentita alla specie allodola;
1.4) dal 19 settembre al 8 dicembre 2021 la caccia è consentita alla specie lepre comune;
1.5) dal 19 settembre al 31 ottobre 2021 la caccia è consentita alle specie combattente, quaglia e tortora (Streptopelia turtur); per la specie quaglia nelle Aree addestramento cani autorizzate, il prelievo su capi immessi è consentito anche nel periodo successivo al 31 ottobre;
1.6) dal 2 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022 la caccia è consentita alle seguenti specie: beccaccia, cesena e tordo sassello. La caccia alla beccaccia è consentita (ai sensi dell’ art. 3 comma 7 bis della L.R.20/2002) esclusivamente in forma vagante e con l’ausilio del cane da ferma o da cerca. Dal 1° gennaio 2021 la caccia alla beccaccia è consentita solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all’interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000;
1.7) dal 1 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 la caccia è consentita alla specie moretta;
1.8) dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022 la caccia è consentita alle seguenti specie: tordo bottaccio, alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, porciglione, volpe e silvilago. Per il silvilago (minilepre) non vi sono limitazioni al carniere giornaliero per cacciatore, né è conseguentemente dovuta la trascrizione dei prelievi sul tesserino venatorio.
1.9) la caccia alla volpe nel mese di gennaio 2022 può essere esercitata da cacciatori riuniti in squadre, nella forma della braccata con cane da seguita. Gli appartenenti alla squadra di caccia alla volpe devono essere inseriti in un elenco giornaliero a disposizione degli organi di vigilanza. Tali elenchi, per le attività svolte nel territorio di competenza, sono trasmessi agli ATC secondo le
modalità da essi individuate. In tale periodo la caccia è comunque consentita da appostamento.
Nelle Aziende Faunistico Venatorie i cacciatori sono individuati dal titolare dell’istituto;
1.10) la caccia al silvilago (minilepre) nel mese di gennaio 2022 è consentita, da appostamento in tutto il territorio cacciabile della Regione o, con l’uso del cane da cerca o da ferma, nelle aree di cui al successivo punto 4.4) e nelle Aziende Faunistico Venatorie.
1.11) di autorizzare il prelievo alla volpe, alla cornacchia grigia e alla gazza all’interno delle zone di rispetto venatorio nei tempi e con le modalità previste dal calendario venatorio per il territorio a caccia programmata di ciascun Comprensorio. Le attività di prelievo in questi istituti sono organizzate e disciplinate dagli ATC in cui esse ricadono;
2) Di autorizzare la caccia al cinghiale secondo le seguenti specifiche:
2.1) il prelievo in braccata è consentito nelle aree vocate dal 2 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022, nel rispetto dell’arco temporale di tre mesi consecutivi previsto dall’art.18 della legge 157/1992, secondo i periodi indicati per ciascun Comprensorio nell’Allegato B) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2.2) Nelle aree vocate di cui all’art. 6 bis, comma 2 lett. i) della l.r. 3/1994 poste in territorio a caccia programmata la caccia al cinghiale in braccata può essere consentita nei giorni di mercoledì, sabato, domenica e nei giorni festivi, purché non ricadenti nelle giornate di silenzio venatorio;
ferme restando le tre giornate di caccia settimanali e le giornate di silenzio venatorio, per una migliore organizzazione del prelievo gli ATC possono variare i giorni destinati alla caccia in braccata al cinghiale.
2.3) il prelievo selettivo nelle aree non vocate sulla specie cinghiale, ai sensi di quanto previsto all’art. 6 bis, comma 2 lett. i) della l.r. 3/1994, è consentito nei tempi previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 581 del 24/05/2021 e successive integrazioni.
Gli ATC possono riservare il prelievo selettivo sulla specie ai cacciatori di selezione iscritti alle squadre di caccia al cinghiale nelle aree non vocate sino a 400 metri dal confine delle aree vocate.
Durante il periodo della caccia in braccata è consentito porre le poste in area non vocata sino a metri 100 di distanza dal confine dell’area vocata;
2.4) nelle aree non vocate, la caccia in forma singola, alla cerca e con il metodo della girata è consentita, dal 2 ottobre al 30 dicembre 2021, a tutti i cacciatori iscritti all’ATC e ai cacciatori autorizzati negli istituti privati.
2.5) la caccia al cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie ed Agrituristico-Venatorie poste in area non vocata è consentita in selezione, in forma singola, in girata. E’ consentita inoltre all’interno delle aree boscate, cespugliate o con densa copertura vegetale, la tecnica della braccata nei tempi disposti nell’Allegato B) per il Comprensorio, entro il quale esse ricadano per la maggioranza della superficie;
2.6) la caccia al cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie ed Agrituristico-Venatorie poste in area vocata è consentita, in selezione, in forma singola, in girata e in braccata nei tempi disposti nell’Allegato B) per il Comprensorio, entro il quale esse ricadano per la maggioranza della superficie;
2.7) ai sensi di quanto previsto all’art. 73 1° comma del DPGR 48/R/2017, il prelievo selettivo sul cinghiale nelle aree vocate è riservato ai soli cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto. La Giunta regionale approva specifici piani annuali;
3) di fissare i seguenti limiti di carniere stagionali e giornalieri precauzionali, per le specie:
– allodola, 20 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno;
– allodola, 100 capi per cacciatore, con un massimo di 20 capi al giorno, per tutti i cacciatori in possesso di almeno un richiamo vivo di allodola, regolarmente certificato come proveniente da allevamento o da impianti di cattura;
– codone, e quaglia 25 per specie e per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno per specie;
– tortora 10 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno;
– moretta, 20 capi per cacciatore;
– beccaccia, 20 capi per cacciatore con un massimo di 3 al giorno;
– combattente e pernice rossa, 10 capi per specie e per cacciatore;
– starna, 5 capi per cacciatore;
4) di stabilire, ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L.R. 20/2002, le seguenti limitazioni per la caccia vagante e l’uso del cane:
4.1) dal 9 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, l’utilizzo del cane da seguita è consentito per la caccia al cinghiale in braccata secondo le specifiche indicate al punto 2);
4.2) dal 9 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022 l’utilizzo del cane da seguita è altresì consentito per la caccia alla volpe in braccata, con le squadre all’uopo comunicate all’ATC e dai cacciatori autorizzati dai titolari delle Aziende Faunistico Venatorie;
4.3) dal 1° al 31 gennaio 2022 l’utilizzo del cane da cerca e da ferma e la caccia vagante nel territorio a caccia programmata per la caccia alla beccaccia è consentito solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all’interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000; in tale periodo, la caccia vagante, anche con l’utilizzo del cane da ferma
o da cerca, è consentita nelle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie. La eventuale manifestazione di “ondate di gelo”, ovvero il verificarsi di condizioni climatiche che risultano molto critiche per la specie, comporterà la sospensione della caccia sulla specie previa comunicazione della Regione Toscana di specifico avviso nel sito istituzionale e nei siti degli ATC regionali;
4.4) dal 1° al 31 gennaio 2022, l’utilizzo del cane da cerca o da ferma e la caccia vagante, è altresì consentito nei territori dei Comprensori di Lucca, Livorno, Massa e Pistoia e nelle aree specificatamente individuate, per ciascuno degli ulteriori Comprensori, nell’Allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4.5) dal 1° al 31 gennaio 2022 è consentito altresì l’utilizzo del cane da riporto per la caccia da appostamento fisso o temporaneo;
4.6) dal 9 al 30 dicembre 2021 l’uso del cane da seguita è consentito per la caccia al cinghiale in forma singola nelle aree non vocate. Nello stesso periodo è consentito l’uso del “cane limiere” abilitato ENCI per la caccia al cinghiale in girata nelle aree non vocate;
4.7) dal 9 al 30 dicembre 2021 l’uso del cane da seguita è consentito per la caccia al silvilago (minilepre);
4.8) dal 9 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022 è consentito l’utilizzo del cane da tana per la caccia alla volpe;
5) di stabilire che l’allenamento e l’addestramento dei cani è consentito dal giorno 15 agosto 2021 al giovedì precedente la terza domenica di settembre (ovvero giovedì 16/09/2021), nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dal sorgere del sole alle ore 11,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 (ora legale) su tutto il territorio regionale;
6) di vietare l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Toscana, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanenti, lanche e lagune d’acqua dolce, salata e salmastra;
7) di disporre, ai sensi Delibera di Giunta Regionale n°454 del 16-06-2008 avente per oggetto “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)” le seguenti limitazioni valide per tutte le ZPS regionali:
• nel mese di gennaio l’esercizio dell’attività venatoria è consentito unicamente nei giorni di • giovedì e di domenica con l’eccezione della caccia agli ungulati;
• divieto di effettuazione della pre-apertura della attività venatoria;
• divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide quali • laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce nonché nel raggio di 150 m • dalle rive più esterne;
• divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alla specie Moretta ( Aythya fuligula ) e Combattente ( Philomachus pugnax) ;
• divieto di svolgimento dell’attività di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre e • dopo la chiusura della stagione venatoria;
• divieto di esercitare il prelievo in deroga sugli uccelli ai sensi art. 9 par. 1) lett. c) della Direttiva 2009/147/CE;
• relativamente alle ZPS ricadenti in zona umida (Stagni Piana Fiorentina, Bientina, Padule di Fucecchio, Massaciuccoli, Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone, Valle dell’Inferno e Bandella, Stagni Piana Pratese, Lago di Chiusi e Lago di Montepulciano), divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° Ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (Anas acuta), Marzaiola (Spatula querquedula), Mestolone (Spatula clypeata), Alzavola (Anas crecca), Canapiglia (Mareca strepera), Fischione (Mareca penelope),
Folaga (Fulica atra), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Porciglione (Rallus aquaticus), Beccaccino (Gallinago gallinago), Beccaccia (Scolopax rusticola), Frullino (Lymnocryptes minimus),
8) di disporre che il tesserino venatorio regionale cartaceo debba essere consegnato al Comune di residenza all’atto del ritiro del tesserino valido per la stagione successiva e comunque entro e non oltre il giorno 31 agosto di ciascun anno;
9) di disporre altresì che ai sensi della DGRT n. 803 del 24.07.2017, l’utilizzo del tesserino venatorio digitale di cui alla Applicazione denominata “TosCaccia” sostituisce a tutti gli effetti la compilazione del tesserino venatorio cartaceo; i cacciatori registrati sulla suddetta applicazione e che la utilizzano, sono esonerati dal ritiro e riconsegna del tesserino cartaceo;
10) di disporre che, ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 3/1994 all’articlo 28 comma 9 bis, la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio subito dopo l’abbattimento accertato; di evidenziare che per la caccia nelle aziende agrituristico venatorie non sia obbligatoria l’annotazione dei giorni di caccia e dei capi abbattuti sul tesserino venatorio
regionale, fermo restando il necessario possesso di tale documento. L’annotazione della casella di caccia in forma vagante è fatta dal cacciatore esclusivamente a fini statistici;
11) di stabilire, ai sensi dell’articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che la caccia di selezione è esercitabile nel rispetto della normativa vigente nei periodi individuati dagli specifici Piani di Prelievo adottati con Delibere della Giunta Regionale, per cinque giorni alla settimana, esclusi il martedì e il venerdì. Nell’arco settimanale le giornate di caccia di
selezione non si cumulano a quelle effettuate per altre tipologie di caccia al fine del rispetto dei limiti di cui all’art. 1 comma 2° della L.R. 20/2002. Tali giornate assieme alle altre informazioni circa l’attività di prelievo e i capi abbattuti debbono essere annotate utilizzando o l’Applicazione denominata “TosCaccia”, o i sistemi di registrazione telefonica/telematica/cartacea in uso presso gli
ATC e le Aziende Faunistiche, che sostituiscono a tutti gli effetti la compilazione del tesserino per la caccia di selezione di cui all’art. 6 bis della l.r. 20/2002; nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio successivo, le giornate di caccia debbono comunque essere annotate nel tesserino venatorio di cui all’art. 6 della l.r. 20/2002 o nella App “TosCaccia”;
12) di stabilire che l’apertura anticipata della caccia nei giorni antecedenti alla terza domenica di settembre, verrà autorizzata e disciplinata con specifica Deliberazione successiva. Al fine di assicurare il rispetto dell’arco temporale di cui all’articolo 18 comma 2 della L. 157/1992 il calendario di caccia delle specie interessate dalla pre-apertura subirà una sospensione ovvero una
anticipazione della data di chiusura di pari durata dell’arco temporale di apertura anticipata;
13) di approvare le particolari disposizioni relative a ciascun Comprensorio regionale riportate negli allegati A) e B) al presente provvedimento;
14) di dare atto infine che ai sensi dell’art. 28 comma 11 della L.R. 3/94 gli elenchi o la cartografia delle aree ove la caccia è consentita in forma programmata, le aree riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l’esercizio venatorio non è consentito, sono consultabili nel sito web della Regione Toscana al link http://www.regione.toscana.it/-/geoscopio;
15) di dare atto che è fatto obbligo per tutti i cacciatori provenienti da altre regioni, di essere registrati e di possedere il relativo codice cacciatore nella piattaforma anagrafica regionale RTCaccia (SIFV);

Alleghiamo la Delibera 691 e e i relativi allegati:

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