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La responsabilità dei danni cagionati dai nostri ausiliari

Quante volte, nella giornata di caccia o di addestramento ovvero durante la semplice passeggiata, il comportamento dei nostri amici a quattro zampe ci ha fatto prendere degli spaventi?

Basti pensare al cucciolone che scappa sulla strada mentre sopraggiunge una bicicletta o una motocicletta, oppure a qualche bolide al “fuori mano” in prossimità di superstrade, ferrovie o… pollai.

Per non pensare alle diuturne preoccupazioni legate alla più o meno tranquilla e rassegnata permanenza dei nostri soggetti nella struttura che abbiamo creato per i loro ricovero.

Tutte queste e altre preoccupazioni sorgono per gli eventuali danni che il cane potrebbe causare a terze persone o alle loro cose.

In tema di danni cagionati da animali, l’art. 2052 c.c. recita:“Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

La disciplina codicistica prevede la responsabilità alternativa del proprietario dell’animale ovvero di chi se ne serve.

Per la giurisprudenza, se il proprietario si sia spogliato (giuridicamente o di fatto) della facoltà di fare uso dell’animale trasferendola ad un soggetto terzo, la responsabilità grava interamente sul soggetto che dell’animale ha conseguito il possesso, ha assunto la custodia e ne abbia fatto uso.

Se tuttavia, nonostante l’affidamento al terzo, permangono in capo al proprietario facoltà d’uso dell’animale e, quindi, ingerenza nel suo governo, la responsabilità del proprietario non può ritenersi esclusa.

Ubi commoda ibi et incommoda.

(Cfr.: Tribunale di Cagliari, 27 dicembre 2001; Tribunale di Genova, 24 marzo 2010; Cassazione Civile, 7 luglio 2010)

 

Avvocato Yuri Tartari

Milano – Bergamo

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