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Note minime in tema di diligenza nella custodia delle armi

Non è sempre agevole dare una concretizzazione al generico precetto di adottare la massima diligenza nella custodia delle armi, previsto dall’art. 20 della Legge 18 aprile 1975 n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), secondo il quale la custodia delle armi “deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica”.

Quando non si tratti di soggetti che esercitano professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, l'obbligo di diligenza nella custodia delle armi è adempiuto laddove risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza.

Chiedendo l’uso di "ogni diligenza", la legge impone comunque al detentore di armi una particolare cautela, non ritenendo sufficiente una custodia normale ed ordinaria.

Non è dubbio che il comportamento doveroso che la norma impone al detentore dell'arma deve essere ispirato a criteri di particolare scrupolosità, attenzione e avvedutezza, che devono tradursi in misure e presidi idonei ad impedire che il mezzo di offesa possa divenire pericoloso per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

Secondo i più attenti commentatori, peraltro, la legge esige che la dovuta diligenza deve commisurarsi sia alla pericolosità dell'arma, sia al luogo di custodia, nonché a tutte le altre circostanze concrete.

In ogni caso, l’ultima parola compete al giudice, che stabilisce se, in rapporto alle contingenti situazioni, il soggetto abbia custodito l'arma con diligenza nell'interesse della sicurezza e incolumità pubbliche.

Pertanto, l’esemplificazione migliore dell’onere di particolare diligenza viene offerta dai precedenti giurisprudenziali:

  • Cassazione penale sez. I - 25 gennaio 2011 n. 8027 – in CED Cass. pen. 2011,  Cass. pen. 2012, 2, 664: ha mandato assolto il soggetto che aveva custodito le armi, non visibili, in una soffitta, pertinenza dell'appartamento, dotato di porta con chiusura a chiave, in una fessura ricavata da uno spazio tra il soffitto ed un muro in costruzione, il cui accesso era possibile solo servendosi di una scala;

  • Cassazione penale  sez. I - 6 ottobre 2004 n. 46265 – in Cass. pen. 2006, 1, 203: annullata la condanna di un soggetto che aveva tenuto due fucili da caccia sopra un armadio all'interno della propria abitazione, dotata di porte blindate e di inferriate alle finestre;

  • Cassazione penale  sez. I - 30 marzo 2006 n. 13006 – in CED Cass. pen. 2006,  Cass. pen. 2007, 7-8, 3011: è ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 20, comma 1, prima parte, e comma 2, l. 18 aprile 1975, n. 110 (omissioni di cautele necessarie per la custodia di armi ed esplosivi) la condotta di colui che lascia un fucile da caccia all'interno di un'autovettura parcheggiata in una zona dove è possibile l'esercizio di attività venatoria, sussistendo la concreta possibilità che estranei entrino agevolmente in possesso dell'arma lasciata alla loro portata;

  • Cassazione penale sez. I - 13 maggio 2004 n. 24271 – in Cass. pen. 2005, 12, 3971: è stata ritenuta non diligente la custodia di due fucili da caccia lasciati in vettura a porte chiuse, in considerazione della facilità e frequenza con cui il furto può essere perpetrato.

 

Avvocato Yuri Tartari

Milano – Bergamo


 

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