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Luca Gironi

Luca Gironi

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Dopo un anno la CCT batte un colpo

A distanza di un anno e tre mesi esce un comunicato della CCT che spiega la propria posizione sulla legge regionale denominata “Remaschi” dal cognome dell’Assessore. Partendo dal presupposto che a me piace raggiungere l’obbiettivo senza voler nessun merito, mi piace anche che siano chiari alcuni passaggi. In Toscana nel settembre 2015 si è deciso di creare un gruppo Facebook “Squadre toscane caccia al cinghiale in battuta” e con questa nuova esperienza si è riusciti anche a fare alcune assemblee con le squadre toscane, che ricordo che sono circa 600 con circa 36.000 cacciatori iscritti. La prima assemblea è stata organizzata a Colle Val D’Elsa il 19 marzo 2016 e, al termine della stessa, fu stilato un documento, che si allega, sottoscritto da 255 squadre ed inviato a tutti i consiglieri regionali, a tutte le Associazioni Venatorie ed anche alle organizzazioni agricole. Dopo due giorni venne fuori un comunicato stampa della CCT, che si allega. Il gruppo, poi, si è riunito di nuovo il 18 giugno a Pomarance (PI) e di lì si è deciso definitivamente per la manifestazione del 10 settembre a Firenze, a cui sono state invitate tutte le Associazioni Venatorie a partecipare, alcune si sono rese disponibili altre no. Visto tutto ciò, noi non siamo gli ARRUFFAPOPOLI (documento CCT) siamo solo dei cacciatori che cercano di vedere approvate regole chiare e soluzioni concrete al problema ungulati. Rimarcando che quello che interessa noi è l’obbiettivo finale, siamo contenti del nuovo documento della CCT e speriamo di riuscire a trovare una convergenza per portare avanti una battaglia uniti con tutte le Associazioni Venatorie. Spero solo che tutto ciò, non sia solo alla campagna tesseramento 2017 e che poi nulla succeda come al solito. Noi siamo sempre aperti al dialogo. Vi terremo informati sul proseguo della vicenda e, come già detto a tutte le riunioni ed assemblee, da parte nostra non c’è volontà di creare nessuna nuova associazione come ci è stato accusato di fare. E’ logico che la pazienza è limitata e, pertanto, visti anche gli ultimi avvenimenti in Toscana, se nelle nostre valutazioni ci troveremo ancora davanti ad associazioni che se ne fregano delle nostre richieste, non è detto che poi non si pensi ad organizzarci anche noi. AVANTI TUTTA.

Berto Caroli (Squadre Toscane di caccia al cinghiale in battuta)

ANUU: DALL'EUROPA ALLA LOMBARDIA UN APPELLO ALLA CONCRETEZZA

È questo messaggio che il Tavolo della Caccia, voluto fermamente dalle europarlamentari Lara Comi e Renata Briano, ha lanciato ai vertici della Regione con l’unitaria presenza delle Associazioni venatorie che in Lombardia hanno una radicata presenza sul territorio e i cui dirigenti e soci, durante tutto l’anno, sono impegnati in un articolato programma ben oltre i soli mesi della stagione di caccia, affermandosi invece nella società civile (pulizia di boschi e torrenti, assistenza alle iniziative locali nei vari comuni, formazione e informazione sull’ambiente, attenzione alla gastronomia a base di selvaggina, recupero di sentieri montani, ecc.). In questo contesto si è sviluppato un sereno e costruttivo dibattito, punteggiato da alcune sommesse critiche rivolte a chi attualmente governa la Regione, nell’ambito di una forte burocrazia che mal si concilia con il “fare concreto” che la gente lombarda richiede a gran voce. Lara Comi e Renata Briano hanno, invece, snocciolato il loro lavoro unitario a Bruxelles per il “Sistema CACCIA”, che passa sopra ai partiti e che rappresenta la vera sintesi del loro impegno politico di legame con il territorio e con un laborioso tentativo di far crescere più responsabilità operativa nei confronti delle istituzioni romane e regionali. E sul punto la Regione dovrà pur comprendere le richieste, più che legittime, della base dei suoi cittadini. Questo, in sintesi, il positivo risultato di un incontro che ancor più dovrebbe dimostrare quanto contino unità e coesione interne di un mondo che potrebbe diventare una forza d’urto notevole, come hanno fatto a Bruxelles queste due deputate, Lara Comi e Renata Briano, che hanno ben compreso i problemi di una vasta categoria di cittadini. L’Europa, da Brescia, anche questo chiede alla Lombardia.

ARCI CACCIA VENETO:IL CALENDARIO VENATORIO 2017/2018 PRESENTA LUCI E OMBRE…

Abbiamo aspettato un po’ di tempo prima di dire come la pensiamo e inserire nel nostro sito il calendario venatorio del Veneto per la stagione 2017/2018, non tanto per prudenza, ma perché volevamo vedere se oltre alle reazioni entusiastiche di qualcuno, fossero arrivate le analisi di altre associazioni venatorie: per cercare anche di non essere, in senso dispregiativo, i primi della classe. Visto il vuoto, ora commentiamo come commenteremo nelle nostre assemblee territoriali informative in prospettiva dell’apertura della stagione.
Visto che il Calendario di quest’anno, tranne piccole cose motivate, è pressoché identico all’anno scorso e alcune nostre idee sono contemplate, non muteremo il nostro giudizio complessivamente positivo: aver unificato le regole generali in ogni provincia, era una questione ineludibile e di serietà.
Le modifiche evidenti. Cambiano i tempi di caccia all’allodola: dal 1 ottobre al 31 dicembre, ma si mantiene un carniere di 20 al giorno e 100 anno. Su questo punto, però, dobbiamo dire grazie all’Assessore Pan per aver condiviso anche il nostro ragionamento (non tutte le associazioni venatorie la pensavano a questo modo): se fosse rimasto invariato il tempo di prelievo, avremmo avuto un carniere più basso sia giorno che complessivo annuo e invece prevedendo minor periodo, ma spostandolo sul vero momento di passo….. buon divertimento cacciatore! All’ultima riunione sul calendario apprezziamo poi che, sempre l’Assessorato, abbia condiviso con noi di tenere al 31 Gennaio la caccia al Tordo sassello e Cesena: anticipare la chiusura al 20 come in altri anni, nel momento in cui l’ISPRA sta rivedendo il periodo pre-nuziale di questa specie, aiuta la cacciabilità soprattutto nelle zone di montagna…siamo tutti più contenti.

Quindi solo “luci”? Dove sono le “ombre” annunciate nel titolo di questo “pezzo”?

Le “ombre” si annidano nelle occasioni perse che stanno nelle proposte migliorative che avevamo fatto.

Come ARCI Caccia del Veneto, nel tentativo di mediare le varie posizioni radicalmente opposte delle associazioni, sulle giornate di caccia alla selvaggina stanziale(lepre, fagiano e starna), anche per ridurre la pressione venatoria e prolungare i tempi di presenza nelle campagne senza dover ricorrere troppo spesso alla, per gli ATC, costosa “pronta caccia”, per il solo mese di settembre tre giornate fisse per poi liberarle dal primo di ottobre fino a fine stagione: come si può notare, proposta bocciata! Si sappia che siamo stati gli unici a proporre questa soluzione.

Poi, visto gli esempi degli anni scorsi, avevamo suggerito di provare a sentire le proposte che emergevano dalle varie realtà delle Provincie, non dal singolo ATC: in modo tale, come accadeva a Rovigo per la Lepre confrontandosi con noi “portatori d’interesse”,da considerare idee positive che potevano arrivare utili per aumentare quantità e i tempi di prelievo delle specie cacciabili… anche su questo…. fuffa!

Infine “l’ombra” più pesante su questo calendario è la mancata pre- apertura al Colombaccio. Anche al nostro interno, non tutti sono favorevoli a questo anticipo, ma ne avrebbe beneficiato la maggior parte dei cacciatori veneti: diventa magra la pre-apertura a così poche specie cacciabili…. Anche perchè di Colombacci ce ne sono molti, si dice in ottimo stato di conservazione, e per accontentare una minoranza, si preclude a tutti gli appassionati di godere a pieno dei primi giorni di caccia. I detrattori di questa nostra proposta diranno che l’ISPRA non è poi così favorevole…. ma per questi signori, l’ISPRA non andava chiuso? La coerenza in questo mondo, il mondo venatorio, lo fanno le tessere……. o meglio, quante ne guadagno se dico la cosa che piace ai più sentire? Non importa se è peggio, come si dice in veneto, “el tacon del sbrego”….

Quindi, questo post, non è una critica sterile, ma un appello alla politica affinchè il calendario venatorio del Veneto non diventi un “dogma” immutabile, ma come si dice in gergo informatico…un “work in progress”. Continueremo ad impegnarci in questo senso, per il futuro della caccia.

LAZIO: ECCO IL NUOVO CALENDARIO VENATORIO AL VIA DAL 18 SETTEMBRE

  • Pubblicato in Notizie

20/06/2016 - La stagione venatoria nel Lazio si aprirà il prossimo 18 settembre e si concluderà il 30 gennaio 2017, con due giornate di preapertura, l’1 e il 4 settembre 2016 (dalle ore 5,35 alle ore 19,40) e nove giornate di posticipo dall’1 al 9 febbraio 2017. A stabilirlo è il nuovo calendario venatorio 2016/2017 con decreto del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in conformità con le disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Il calendario venatorio, approvato entro i termini previsti dalla legge regionale n.17 del 1995, si è avvalso della partecipazione delle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste rappresentate al tavolo faunistico-venatorio regionale e dell’acquisizione dei pareri dell’ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Il lavoro di condivisione dei soggetti interessati, ha consentito di riconoscere e indicare già a partire dal mese di giugno, anche le giornate di preapertura e posticipo che caratterizzeranno la stagione venatoria 2016/2017.

Nel dettaglio dal 18 settembre al 31 ottobre sarà permessa la caccia alla quaglia e alla tortora; dal 18 settembre al 31 dicembre quella al coniglio selvatico e al fagiano (nelle aziende faunistico-venatorie il fagiano sarà cacciabile fino al 31 gennaio); dal 18 settembre al 30 gennaio saranno cacciabili: alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, mestolone, moriglione pavoncella, porciglione e volpe mentre la lepre europea fino all’8 dicembre; dal 21 settembre al 31 dicembre il merlo; dall'1 ottobre al 31 dicembre l’allodola; dall'1 ottobre al 19 gennaio le specie: beccaccia, cesena, tordo bottaccio e tordo sassello; dall'1 ottobre al 30 novembre la starna; dall'1 ottobre al 31 gennaio il colombaccio e dal 3 ottobre al 30 gennaio le specie: cornacchia grigia, gazza e ghiandaia.

Per quanto riguarda gli ungulati, il nuovo calendario consente l’esercizio venatorio in forma collettiva in squadre per 6 giornate nel mese di ottobre, 9 a novembre, 12 a dicembre e 12 a gennaio 2017 e in forma singola nel periodo a partire dal 2 novembre al 30 gennaio 2017. In entrambe le forme la caccia al cinghiale è esclusa nelle giornate del 25 dicembre e 1 gennaio.

Per quanto riguarda l’addestramento e l’allenamento dei cani, è consentito senza possibilità di sparo dal 25 agosto al 15 settembre (con esclusione delle giornate dell’1 e 4 settembre), mentre nelle ZPS a partire dal 2 settembre.

Sono state riconosciute, inoltre, dalla Regione Lazio, a seguito dell’acquisizione del parere vincolante dell’ISPRA, la preapertura della caccia limitatamente alle specie: cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, merlo e tortora e il posticipo della chiusura della caccia limitatamente alle specie colombaccio, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia. In entrambi i casi valgono esclusivamente le modalità di caccia da appostamento (fisso o temporaneo) senza l’ausilio del cane.

LA CONFERENZA STATO REGIONI CHIEDE LA MODIFICA DELL’ARTICOLO 19 DELLA 157/92

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome premesso che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 139 del 14 giugno 2017 ha sancito che le sole figure di cui le “guardie venatorie dipendenti delle Amministrazioni provinciali” si possono avvalere nell’attuazione dei piani di controllo di cui all’articolo 19 della legge n. 157/92, siano “tassativamente” quelle riportate nell’elenco dello stesso articolo di legge, ovverosia i proprietari dei fondi su cui si attua l’intervento, le guardie forestali e quelle comunali; considerato che la sentenza ha ritenuto illegittima una integrazione normativa esercitata dalla Regione Liguria che prevedeva di avvalersi anche di coadiutori appositamente abilitati; considerato che l’incremento della fauna selvatica ha reso necessario il ricorso sempre più frequente ai piani di controllo, attuati prevalentemente per far fronte ai danni alle produzioni agricole anche nei territori preclusi all’esercizio venatorio; considerato che i soli soggetti ricompresi nell’articolo 19 della legge 157/92 non sono in numero sufficiente a fare fronte ai problemi che il proliferare della fauna selvatica crea anche alla popolazione civile; considerato infine che molte Regioni sono già ricorse all’ausilio di operatori appositamente formati e abilitati per contenere i danni della fauna selvatica; impegna il Governo ad intervenire tempestivamente per una modifica del richiamato articolo 19 della legge 157/92 al fine di introdurre la figura dell’“operatore abilitato”.

TESTO ORIGINALE LEGGE 157/92: Art. 19 Controllo della fauna selvatica 1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all’articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. 2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio. 3. Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l’esercizio venatorio.

PROPOSTA DI MODIFICA ART. 19 LEGGE 157/92 (VERSIONE ESTESA) Art. 19 Controllo della fauna selvatica Le Regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all’art. 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. Le Regioni, per la tutela della biodiversità e delle attività umane, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica. Il controllo della fauna selvatica, quale attività di interesse pubblico, non costituisce esercizio di attività venatoria e può essere effettuato sull’intero territorio nazionale, ivi comprese le aree protette e le zone nelle quali è vietata l’attività venatoria, ed è disposto ed organizzato dalle Regioni, dalle Province autonome o dagli enti gestori delle aree protette. Il controllo, nel caso delle specie autoctone e di quelle in allegato I del decreto 19 gennaio 2015 del Ministero dell’Ambiente e delle Politiche Agricole, viene esercitato selettivamente, di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici, su parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Qualora l’istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare catture, abbattimenti o entrambi. Nel caso delle specie alloctone (ad esclusione delle specie in allegato I del decreto 19 gennaio, 2015 del Ministero dell’Ambiente e delle Politiche Agricole) il controllo è finalizzato all’eradicazione o al contenimento delle popolazioni con l’obiettivo della densità zero, sulla base di appositi provvedimenti regionali, sentito l’ISPRA. Le attività di cattura e abbattimento devono essere attuate dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali o regionali, che potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi medesimi, delle guardie forestali e delle guardie comunali, purché, in caso di abbattimento, muniti di licenza per l’esercizio venatorio. Le Regioni, con proprio atto, potranno, altresì, attuare gli interventi di cui al comma 4 anche avvalendosi di operatori abilitati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano previa frequenza di appositi corsi, individuando altresì il soggetto incaricato dell’attività di coordinamento. Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare gli interventi di cui al comma 4 anche avvalendosi di altro persone, purché munite di licenza per l’esercizio venatorio.

In subordine PROPOSTA DI MODIFICA ART. 19 LEGGE 157/92 (VERSIONE ESSENZIALE) Art. 19 Controllo della fauna selvatica 1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all’articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. 2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o da operatori abilitati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano previa frequenza di appositi corsi, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali. In caso di abbattimento con arma da fuoco tali figure devono essere munite di licenza per l’esercizio venatorio. 3. Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l’esercizio venatorio. (Roma, 22 giugno 2017) (www.ladeadellacaccia.it)

 

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