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Riolo Terme e l’obiezione etica alla caccia: cosa cambia davvero dopo la sentenza del Consiglio di Stato

tar

La recente sentenza n. 895/2026 del Consiglio di Stato, relativa alla richiesta di esclusione dall’attività venatoria di alcuni terreni agricoli a Riolo Terme (Ravenna), ha acceso un acceso dibattito tra associazioni animaliste e mondo venatorio. Il caso, nato dalla domanda di una comproprietaria che chiedeva la sottrazione dei fondi per motivi etici e morali, è diventato rapidamente un riferimento nazionale perché affronta un tema delicato: il rapporto tra diritto individuale del proprietario e interesse pubblico della pianificazione faunistico-venatoria.

Tutto inizia nel 2018, quando la cittadina presenta alla Regione Emilia-Romagna richiesta di esclusione dei propri terreni dalla caccia. La motivazione è chiara: convinzioni etiche contrarie all’attività venatoria. Il Servizio territoriale competente respinge l’istanza, sostenendo che le ragioni etiche non rientrano tra quelle ammissibili secondo la delibera regionale vigente.

Dopo un primo passaggio al TAR — conclusosi con un rigetto — la questione arriva al Consiglio di Stato, chiamato a verificare la legittimità della normativa regionale rispetto alla disciplina nazionale e alla giurisprudenza europea.

Contrariamente a molte letture superficiali, la decisione del Consiglio di Stato non stabilisce una prevalenza assoluta delle motivazioni etiche sulla gestione venatoria. Il principio affermato è più articolato.

Secondo i giudici la normativa nazionale consente la sottrazione dei fondi agricoli all’attività venatoria su richiesta del proprietario, tale richiesta può essere motivata anche da ragioni etiche o morali; tuttavia la condizione essenziale resta che l’esclusione non comprometta l’attuazione del piano faunistico-venatorio, che rappresenta un interesse pubblico prioritario.

Il nodo centrale della sentenza riguarda quindi la delibera regionale dell’Emilia-Romagna, giudicata illegittima nella parte in cui limitava le motivazioni ammissibili a casi tassativi, escludendo a priori le ragioni etiche.

Dal lato delle associazioni dei cacciatori l’interpretazione è chiara: la sentenza non crea un diritto automatico alla chiusura dei terreni per obiezione di coscienza. Il piano faunistico resta lo strumento guida e l’interesse pubblico continua a prevalere.

In termini pratici, significa che:

- non basta dichiararsi contrari alla caccia per ottenere la sottrazione;

- ogni richiesta dovrà essere valutata caso per caso;

- le amministrazioni dovranno verificare gli effetti concreti sull’equilibrio territoriale e sulla gestione della fauna.

Per gli Ambiti Territoriali di Caccia e per i cacciatori, la decisione apre uno scenario che richiede attenzione ma non allarmismo. Potrebbero aumentare le richieste di esclusione, soprattutto in contesti dove la sensibilità animalista è più diffusa. Tuttavia la necessità di mantenere la coerenza del piano faunistico rappresenta un limite reale e operativo.

La pianificazione venatoria — dalla gestione delle specie agli equilibri tra zone aperte e interdette — resta infatti il criterio fondamentale di valutazione. Un numero elevato di esclusioni concentrate o strategicamente rilevanti potrebbe essere respinto proprio per salvaguardare l’interesse pubblico.

La sentenza di Riolo Terme si inserisce in un contesto più ampio, dove la caccia continua a essere al centro di un confronto culturale e giuridico. Il messaggio che emerge non è una rivoluzione normativa, ma la necessità di trovare un equilibrio tra diritti individuali e gestione collettiva della fauna.

Per il mondo venatorio, la sfida sarà duplice: da un lato difendere il ruolo della pianificazione pubblica e della gestione attiva del territorio; dall’altro comprendere che il tema dell’obiezione etica, riconosciuto anche a livello europeo, entrerà sempre più nel dibattito amministrativo e giuridico.

Quindi, la decisione del Consiglio di Stato non segna una vittoria assoluta né per gli animalisti né per i cacciatori. Stabilisce invece un principio di equilibrio: i motivi etici possono essere presi in considerazione, ma non possono compromettere la gestione faunistico-venatoria, che rimane interesse pubblico primario.

Per cacciatori, ATC e amministrazioni locali, il vero lavoro comincia ora: applicare la sentenza con attenzione, evitando interpretazioni estreme e mantenendo al centro una gestione della fauna basata su pianificazione, responsabilità e conoscenza del territorio.

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