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Marche: Arci Caccia commenta la sentenza del Consiglio di Stato sul Calendario

 tribunale

Con la sentenza n. 6600 del 24 agosto 2026 (Sezione Sesta), il Consiglio di Stato ha confermato la piena legittimità del Calendario Venatorio 2025/2026 della Regione Marche, respingendo il ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste (WWF, LIPU, Legambiente, LAV, ENPA, La Lupus in Fabula e LAC). La decisione del massimo organo di giustizia amministrativa fissa una serie di importanti principi di diritto valevoli su tutto il territorio nazionale: Autorizzazione dell’attività venatoria: La caccia è autorizzata dalla legge e non dal singolo calendario venatorio stagionale. In caso di sospensione cautelare del calendario da parte dei TAR, l’attività venatoria non si blocca, ma prosegue entro i limiti di prelievo e le giornate previste dal calendario della stagione precedente. Valenza dei pareri tecnici: Il parere dell’ISPRA ha la medesima valenza scientifica e consultiva del parere del Comitato Tecnico-Faunistico Venatorio Nazionale (CTFVN). Entrambi i pareri non sono vincolanti, pertanto le Regioni non sono tenute a dare preferenza a ISPRA né a giustificare in modo aggravato la scelta di conformarsi alle indicazioni del CTFVN. Limiti del sindacato dei Giudici Amministrativi: Il calendario venatorio può essere annullato o sospeso solo in presenza di scelte regionali palesemente illogiche o arbitrarie, e non quando esse siano semplicemente opinabili. L’onere di provare eventuali macroscopiche illogicità ricade interamente sui ricorrenti. Competenza delle Regioni: I Giudici amministrativi non possono sostituirsi all’amministrazione regionale imponendo date di inizio e chiusura o specie cacciabili differenti. Spetta unicamente alla Regione rideterminarsi sulla base delle proprie risultanze scientifiche e di quelle delle Regioni confinanti. Decade di sovrapposizione: In conformità alla Direttiva Uccelli (par. 2.7.9), è stata confermata la piena legittimità della chiusura della caccia al 31 gennaio per la beccaccia e tutti i turdidi. Trattandosi di una sentenza inappellabile del Consiglio di Stato, la decisione stabilisce un precedente giurisprudenziale vincolante a cui i vari Tribunali Amministrativi Regionali dovranno adeguarsi nei futuri contenziosi.

Luca Del Moro

Presidente Regionale Arci Caccia Marche

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