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Guardie venatorie volontarie, il TAR Toscana respinge il ricorso della LAC: confermate le regole regionali

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Dopo quattro anni di contenzioso amministrativo, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha respinto le contestazioni contro la disciplina regionale delle guardie giurate venatorie e ittiche volontarie. Al centro della decisione, il ruolo della Regione nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività di vigilanza.

Il TAR della Toscana mette un punto fermo nella controversia sulle regole che disciplinano il servizio delle guardie giurate venatorie e ittiche volontarie. Con la sentenza n. 2058/2026, pubblicata il 27 ottobre, i giudici amministrativi hanno respinto i motivi aggiunti presentati dalla Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) contro le disposizioni regionali che regolamentano l'attività di vigilanza volontaria.

La vicenda, ricostruita da AB Agrivenatoria Biodiversitalia, trae origine dal ricorso presentato nel 2022 contro le deliberazioni della Giunta regionale toscana n. 202/2022 e n. 646/2022, relative all'organizzazione delle guardie volontarie venatorie e ittiche e al loro coordinamento con le strutture pubbliche competenti.

Le contestazioni sulla disciplina regionale

Le obiezioni della LAC riguardavano diversi aspetti organizzativi del servizio: dall'obbligo di operare nell'ambito di una sola provincia alla programmazione mensile dei turni, passando per l'istituzione di un registro delle guardie, i limiti alle riprese audio e video e le modalità di richiesta di informazioni ad altri enti pubblici.

Tra i punti contestati figuravano inoltre il divieto di svolgere servizi al di fuori del coordinamento pubblico, le incompatibilità legate agli interessi personali nelle strutture faunistiche e la distinzione tra guardie zoofile e guardie venatorie.

Secondo la ricostruzione di AB Agrivenatoria, l'associazione ricorrente riteneva che queste disposizioni limitassero eccessivamente l'autonomia delle organizzazioni e l'attività dei volontari.

La decisione del TAR: legittimo il potere organizzativo della Regione

Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso originario, poiché la deliberazione inizialmente impugnata era stata sostituita, e ha respinto nel merito i motivi aggiunti rivolti contro la disciplina successiva.

Come evidenziato da AB Agrivenatoria, i giudici hanno ritenuto che le contestazioni non dimostrassero l'illegittimità delle disposizioni regionali né l'esistenza di elementi concreti tali da giustificare un intervento del giudice amministrativo sulle scelte organizzative contestate.

La pronuncia conferma così, nell'ambito della controversia esaminata, la tenuta delle regole regionali impugnate e il ruolo delle istituzioni pubbliche nell'organizzazione della vigilanza volontaria.

Vigilanza venatoria: il ruolo del coordinamento pubblico

La decisione richiama l'importanza del coordinamento istituzionale per un'attività che incide sul controllo del territorio e sul rispetto della normativa faunistico-venatoria.

La programmazione dei servizi, la definizione delle modalità operative e il raccordo con le autorità competenti costituiscono elementi centrali per garantire chiarezza nelle responsabilità, trasparenza e uniformità nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Per il mondo venatorio, la sentenza rappresenta un passaggio rilevante nel dibattito sull'organizzazione delle guardie volontarie in Toscana. Resta fondamentale, per chi opera sul territorio, conoscere le disposizioni regionali applicabili e rispettare i limiti delle proprie competenze.

La pronuncia non attribuisce nuovi poteri alle guardie volontarie, ma riguarda la legittimità della disciplina organizzativa sottoposta al giudizio del TAR.

Fonte: AB Agrivenatoria Biodiversitalia, Il TAR Toscana boccia la LAC: le regole sulle guardie venatorie volontarie restano in piedi, 29 ottobre 2026.

Leggi l'articolo originale su AB Agrivenatoria Biodiversitalia

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