Menu
RSS

facebooktwitteryoutubehuntingbook

PIEMONTE, IL TAR RESPINGE LA RICHIESTA DI SOSPENSIVA DELLE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE: RESTANO EFFICACI I PIANI DI PRELIEVO

 piemonte

Salvi, per il momento, i provvedimenti regionali per la stagione venatoria 2026/2027. Il Tribunale riconosce, in questa fase, la solidità delle valutazioni tecniche e delle procedure adottate dalla Regione Piemonte.

Un risultato importante per la stagione venatoria piemontese. Il TAR Piemonte, con ordinanza pubblicata il 5 novembre 2026, ha respinto la richiesta di sospensione cautelare presentata dalle associazioni animaliste ENPA, OIPA, PAN e Pro Natura contro diversi provvedimenti della Regione Piemonte relativi alla stagione venatoria 2026/2027.

La decisione riguarda in particolare i piani di prelievo numerico di diverse specie e le disposizioni regionali adottate per la gestione del cinghiale nell'ambito dell'emergenza Peste Suina Africana (PSA).

Il Tribunale, pur rinviando al giudizio di merito ogni valutazione definitiva, ha ritenuto che, allo stato degli atti, le contestazioni avanzate dalle associazioni ricorrenti non evidenzino elementi tali da giustificare la sospensione dei provvedimenti regionali.

Particolarmente rilevanti sono le considerazioni sulle metodologie di monitoraggio utilizzate per definire i piani di prelievo. L'ordinanza riconosce che tali procedure trovano fondamento in specifici atti regionali e che, per la fauna alpina, sono state adottate linee guida approvate previo parere ISPRA.

Viene inoltre evidenziata l'importanza dei monitoraggi primaverili ed estivi, indispensabili per verificare non soltanto la consistenza delle popolazioni, ma anche il successo riproduttivo delle singole specie.

Un passaggio significativo riguarda la coturnice, per la quale il TAR richiama il parere favorevole di ISPRA sui relativi piani di prelievo, giudicati accettabili perché basati su conteggi attendibili e su tassi di prelievo conservativi, coerenti con il piano di gestione della specie.

Anche le contestazioni relative alla volpe non sono state ritenute sufficienti a mettere in discussione, in questa fase, le valutazioni regionali.

Importante, inoltre, il riferimento alla gestione del cinghiale e all'adeguamento delle disposizioni regionali all'Ordinanza commissariale n. 4/2026 per il contrasto alla PSA. Il Tribunale ha rilevato che la Regione parrebbe essersi conformata alle disposizioni che consentono, nei territori interessati e al di fuori delle aree soggette a restrizioni, l'attività venatoria al cinghiale in tutte le sue forme dal 1° settembre 2026 al 28 febbraio 2027.

La decisione rappresenta un passaggio significativo per il mondo venatorio piemontese e conferma l'importanza di una gestione faunistica fondata su dati, monitoraggi, pareri scientifici e procedure amministrative.

La tutela della fauna selvatica non può essere affrontata attraverso contrapposizioni ideologiche o posizioni pregiudiziali nei confronti dell'attività venatoria. Richiede, al contrario, conoscenza del territorio, capacità di monitoraggio, programmazione e assunzione di responsabilità. È attraverso questi strumenti che si costruisce un equilibrio concreto tra conservazione della biodiversità e gestione sostenibile delle popolazioni selvatiche.

La vicenda giudiziaria non è ancora conclusa e sarà necessario attendere la pronuncia di merito. Tuttavia, il pronunciamento del TAR costituisce un segnale positivo: le contestazioni avanzate dalle associazioni ricorrenti non hanno trovato, in questa fase, elementi sufficienti per bloccare i provvedimenti regionali.

Un risultato importante per i cacciatori piemontesi e per tutti coloro che credono in una caccia sostenibile, responsabile e parte integrante della gestione del territorio e del patrimonio faunistico.

Torna su

Normative

Ambiente

Enogastronomia

Attrezzatura