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ESEMPIO DI DISINFORMAZIONE ANIMALISTA

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Lac, sul proprio sito web, pubblica un articolo così intitolato: “Ddl "sparatutto": in Senato Fratelli d’Italia segnala le violazioni del diritto europeo del Disegno di legge promosso da Lollobrigida e Malan” (https://www.lav.it/news/ddl-sparatutto-in-senato-fdi-segnala-violazioni-diritto-europeo-in-disegno-di-legge-promosso-da-fdi-stesso).

In questo articolo si afferma:” In particolare, il relatore Scurria, esaminando il testo che sarà votato dalle Commissioni Ambiente e Agricoltura di Palazzo Madama, ha messo in luce alla Commissione le palesi incongruenze, denunciate anche da LAV, del DDL "Sparatutto" con la Direttiva europea “Habitat” e quella “Uccelli”.

La realtà è diametralmente diversa da come viene raccontata!

Il testo da cui viene estrapolata questa affermazione dal titolo “SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1552 E 1302 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI” (consultabile a link: https://www.senato.it/show-doc?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1477012&part=doc_dc-allegato_a%3A3), in realtà dice tutt’altro.

Più esattamente riporto quanto viene menzionato nella relazione:

“Valutate le direttive europee:

2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali
e le procedure di infrazione:

n. 2023/2187, avviata il 7 febbraio 2024
n. 2023/2181, avviata il 7 febbraio 2024
n. 2021/2028, avviata il 9 giugno 2021
n. 2015/2163, avviata il 22 ottobre 2015
valutato che il disegno di legge n. 1552 non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

in riferimento agli articoli 4 e 5, che intervengono sulla disciplina di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 157 del 1992, relativa all'allevamento, alla cattura e alla cessione dei richiami vivi, si ritiene che le modifiche non comportino criticità in ordine al rispetto dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Uccelli, che consente di derogare ai divieti di uccisione o cattura di uccelli "per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità", anche a fini di essere utilizzati come richiami vivi, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, di cui alla sentenza dell'8 giugno 2006, WWF Italia e altri, nella causa C-60/05, e alla sentenza del 16 ottobre 2003, nella causa C-182/02
in riferimento all'articolo 8, che consente l'uso di "strumenti ottici e optoelettronici" nella caccia di selezione agli ungulati, andrebbe considerata con attenzione la riconducibilità di tali strumenti in quelli vietati, elencati nell'allegato VI alla direttiva Habitat, tra cui per esempio i "dispositivi di mira per tiri notturni comprendenti un amplificatore di immagini o un convertitore di immagini elettroniche". Si ricorda, peraltro, che il comma 2-ter dell'articolo 13 della legge n. 157 del 1992, introdotto dal "decreto agricoltura" n. 63 del 2024, già consente "l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna" per il prelievo selettivo del cinghiale (Sus scrofa);
in riferimento all'articolo 10, che consente alle regioni di "estendere il periodo venatorio" per l'attività venatoria di fauna selvatica di allevamento svolta all'interno di aziende agri-turistico-venatorie, si ricorda che la normativa europea si limita alla protezione e conservazione della fauna selvatica, non di allevamento. Sulla distinzione tra fauna allevata e fauna selvatica, l'articolo 17 della legge n. 157 del 1992 prevede che le regioni dispongono la regolamentazione e l'autorizzazione all'allevamento di specie selvatiche;
in riferimento all'articolo 11, che modifica il comma 2 dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, per sopprimere il limite massimo della prima decade di febbraio, entro il quale le regioni possono posticipare la stagione di caccia, e l'obbligo di uniformarsi al parere espresso dall'ISPRA, andrebbe considerata con attenzione la coerenza con il comma 1-bis dello stesso articolo 18 della legge n. 157, che vieta l'esercizio venatorio durante il periodo della nidificazione e delle fasi della riproduzione e dipendenza degli uccelli, e durante il ritorno al luogo di nidificazione, come stabilito dall'articolo 7 della direttiva Uccelli;
in riferimento all'articolo 14, che modifica il comma 3 dell'articolo 21 della legge n. 157 del 1992, si ricorda che la nuova legge sulle zone montane (legge 12 settembre 2025, n. 131) ha già sostituito il precedente divieto assoluto di caccia su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi, con l'obbligo in capo alle regioni di istituire delle ZPS in tali zone, site ad almeno 1.000 metri di quota, e, nelle more, consentire l'attività venatoria entro limiti coerenti con i princìpi stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 254 del 20 dicembre 2022. A tale riguardo, si ricorda che la direttiva Uccelli si limita a stabilire, all'articolo 7, l'obbligo per gli Stati membri di provvedere a che le specie migratrici "non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione".
Questo è solo uno dei frequenti casi di fake che vengono artatamente diffuse per creare disinformazione tra chi non conosce la materia venatoria.

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