I QUATTRO DELL’OCA SELVAGGIA
- Scritto da Redazione
- Dimensione font Riduci dimensione font Aumenta dimensione font

Finalmente abbiamo ricevuto il testo approvato del DDL 1552 di modifica della Legge 157/92 a seguito dei numerosi emendamenti e del lungo dibattito parlamentare. Eravamo curiosi di vedere cosa aveva partorito la camera alta del Parlamento Italiano e come sempre purtroppo siamo rimasti delusi, dopo le roboanti promesse elettorali la montagna aveva partorito il topolino!!
Senza dilungarci in preventive analisi politiche, che faremo in un secondo momento, in breve ecco i punti salienti.
Si è provveduto a modificare il titolo della legge, che ora si chiamerà “Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio”. Se “filosoficamente” la modifica del titolo può avere un significato, cioè sottolineare che la fauna selvatica non va solo protetta ma anche gestita, a livello pratico la gestione faunistica in Italia, dove più e dove meno, avviene dal 1992, anno di approvazione della legge. All’atto pratico per il cacciatore non cambierà proprio nulla, continueremo a gestire come abbiamo sempre fatto, con i nostri limiti, ma nulla di più. Come nulla cambia l’aggiunta all’art. 1 comma 2 affermando che l’attività venatoria concorre alla tutela della biodiversità e dell’ecosistema, altro enunciato puramente teorico peraltro già ampiamente dimostrato nei territori più avanzati nella gestione della fauna.
Abbiamo poi la declassazione del lupo, da particolarmente protetto a non cacciabile ma anche qui chiacchere tante ma fatti zero!
Un cambiamento epocale (!) è invece la gestione della fauna negli aeroporti che passa dal Ministero dei Trasporti ai gestori aeroportuali.
Sarebbe invece un articolo interessante quello relativo alla cattura temporanea ed inanellamento, che viene effettivamente riscritto in buona parte per garantire, cosa che non avviene più da molti anni, il rifornimento di richiami vivi di cattura presi ai roccoli; ma anche qui il testo è complesso, e peraltro non cita l’art. 9 lett. c) della Direttiva “Uccelli”, cioè quello che consente le deroghe per piccole quantità in condizioni rigidamente controllate: il personale (cioè i “roccolatori”) sono abilitati da ISPRA, e qui sorge il problema del reclutamento; tolta forse la Lombardia, in Regioni come la Toscana o l’Emilia dove non si cattura più da 15 anni anni, non vi sono più operatori! Che per giunta non potranno operare a titolo oneroso, quindi esclusivamente a titolo volontario. Eventuali nuovi operatori dovranno comunque sostenere un esame all’ISPRA, che non sarà per nulla facile. L’ISPRA avrà poteri di controllo e certificazione (che vorrà dire poi?) dell’attività svolta determinandone il periodo di attività. Passo ancora più interessante è il tentativo di regolarizzare in qualche modo gli anelli per i richiami, mediante fantomatiche linee guida prodotte da Ministero dell’Ambiente e Ministero dell’Agricoltura, sentito l’ISPRA, il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio e la Conferenza Stato Regioni; linee guida che (a parte il fatto che ci vorranno almeno due o tre anni per approvarle visto il numero di enti coinvolti) dovranno in pratica dire come deve essere l’anello per i richiami utilizzabili a caccia, che comunque dovrà essere inamovibile e numerato. E sulla parola inamovibile ci sarà il “conquibus”, perché ovviamente sarà difficilissimo per Pichetto Fratin, o il suo successore, affermare che le fascette esistenti sono inamovibili.
Cambia totalmente l’art. 5 inerente l’esercizio venatorio da appostamento fisso, anche se in realtà le modifiche sostanziali sono solo due: non vi sono più limiti alla detenzione e uso a caccia dei richiami di allevamento (come se quaranta non fossero un numero sufficiente); in Azienda Faunistico Venatoria gli appostamenti non sono considerati fissi a prescindere, dando la stura ad una proliferazione dei capanni che come vedremo più avanti rappresenta un passo in avanti verso la mercificazione della fauna e la privatizzazione della caccia.
Curioso il comma 3 bis dell’art. 10 (Piani faunistico venatori), che impone alle regioni, entro dodici mesi di fare una relazione dettagliata sui divieti di caccia, la loro perimetrazione, le ragioni tecnico scientifiche per cui sono stati istituiti e il livello di conservazione della fauna: un lavoretto da poco finalizzato al raggiungimento delle percentuali previste e degli obblighi verso la comunità europea. Più interessante viceversa, per una volta con fondamenti di ragione, l’utilizzo dei demani per la gestione faunistico venatoria, anche se in realtà tale possibilità esisteva anche nella vecchia legge, seppur con procedure assai complicate.
Sempre nei piani faunistici, vi sarà la possibilità di istituire comprensori di dimensioni provinciali (nel vecchio testo sub-provinciali), anche in questo caso fatto che in molte regioni era già in essere, a partire dalla Toscana. La perla finale dell’art. 10 è invece relativa alla procedura di istituzione dei divieti di caccia (ZRC, ZRV, Oasi ecc.): non solo non si semplifica affatto la procedura di notifica, ma si sostituisce il limite minimo di opposizioni dei proprietari (il 40%) con una frase tipica dei legislatori odierni: “che rappresentino la maggior parte del territorio interessato”. Quando nelle leggi si inseriscono aggettivi e avverbi, è garantito il contenzioso davanti ai TAR e il lavoro per gli avvocati!!!
Tra le poche cose da salvare in questo grande minestrone, la scomparsa della forma di caccia in via esclusiva (art. 12), subito sciupata però dal comma 7 dello stesso articolo che recita: “non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all’art. 10 comma 8 lett. d) ed e); la lett. d) sono i centri privati di riproduzione di fauna selvatica, ove da sempre l’agricoltore può catturare fagiani e lepri per la vendita; la lett. e) sono invece le zone addestramento cani, e qui si apre uno scenario inquietante, dove non si capisce il limite di quello che potranno fare: cacciare senza essere a caccia? Catturare fauna selvatica? Di quali specie?
Molto buona l’equiparazione a livello nazionale delle abilitazioni, sia per i cacciatori che per le amministrazioni che attualmente svolgono un immane lavoro di equipollenza.
Addirittura curioso il comma 2-bis dell’art. 14, ove si trova la norma “ad regionem” per la Sardegna che per chissà quali fantomatiche ragioni territoriali, avrà un solo ATC regionale!! Altrettanto curioso l’ingresso di un rappresentante dell’ENCI in ogni Comitato di Gestione ATC, chissà quali importanti ricadute avrà sulla caccia alla stanziale e sulla presenza della stessa sul territorio.
Capitolo AFV e AATV: già vi era stata una modifica, quella si già vigente, che s’inventava le AFV in forma d’impresa, cioè per guadagnare (con ovvia e relativa mercificazione della fauna che, lo ricordiamo è un bene pubblico), ma ora si tolgono le parole senza fini di lucro, il che vuol dire che tutte potranno vendersi le prede ai migliori offerenti (che non mancano). Siamo chiari, in molte realtà questo succede già, ma una cosa diversa è formalizzarlo in forma di legge dello stato.
E veniamo all’art. Che maggiormente interessa noi cacciatori, il 18 “Specie cacciabili e periodi di attività venatoria”. Ed ecco arrivare Roger Moore e Richard Burton, i protagonisti del famoso film “I quattro dell’oca selvaggia” che molti ricordano, lanciati in una impossibile missione di recupero. Che nel nostro caso è il recupero dell’oca selvatica, specie feticcio per le lagune venete, il delta del Po e anche per la pianura emiliana. Di fatto questo è il vero cuore della riforma, una specie cacciabile in più, e anche di peso. L’unico vero guadagno, se così possiamo definirlo, per i cacciatori; peccato che saranno i pochissimi quelli che ne usufruiranno, visto che l’oca selvatica frequenta appunto la parte orientale della pianura padana (anche come stanziale) e altre piccole zone d’Italia come svernante (Toscana, Lazio). La missione è compiuta, si recupera una specie cacciabile dopo le tante perse, i cacciatori saranno contenti!! A dimenticavamo, c’è l’aggiunta anche di un’altra specie di forte interesse venatorio, il piccione. Sempre l’art. 18 prevede l’ennesimo tentativo di cacciare a febbraio: il vecchio testo metteva il vincolo del 10 febbraio come termine massimo, che viene abrogato, ed il parere ISPRA seppur necessario diventa non vincolante. Direte: un grosso passo in avanti. Ma a nostro avviso nessuno riuscirà a cacciare un’anatra a fine febbraio, o i tordi in Sardegna il 10 febbraio. Che piaccia o no c’è una direttiva da rispettare, c’è il comma 1 bis dell’art. 18, approvato nel 2010 (con la moderata soddisfazione di alcuni scellerati visti i risultati di15 anni di calendari mandati al TAR), che parla di inizio della migrazione prenuziale. Aritonfa quindi con ISPRA, Key Concepts, Guida Interpretativa della direttiva Uccelli, TAR, Consiglio di Stato, ecc ecc ecc. Le regioni saranno ancora più subissate di richieste e di ricorsi, e l’unica cosa che verrà allungata saranno le sentenze sui calendari.
Fra i divieti (art. 21) ottima la nuova formulazione della caccia sulla neve, così come la possibilità di effettuare il recupero ungulati col cane da traccia anche di martedì e venerdì (per gli animali feriti di lunedì e giovedì). Un bello spot propagandistico è il divieto di impedire o ostacolare le attività di controllo della fauna, che di fatto già attualmente è sanzionato come interruzione di pubblico servizio.
Un generale aumento o raddoppio di quasi tutte le ammende pecuniarie per le sanzioni penali completa il quadro.
Cosa dire per concludere? Che naturalmente si è persa l’occasione per approfondire bene le problematiche della gestione della fauna e della caccia. Dal 1992 il mondo è cambiato, è rimasto un terzo dei cacciatori, per giunta di età avanzata, che non rappresentano più un fattore di rischio per la fauna selvatica, molte specie sono aumentate, anche in modo incontrollato, altre sono diminuite, il territorio e l’agricoltura sono profondamente cambiati, l’antropizzazione è avanzata, molte tradizioni venatorie sono scomparse, altre sono subentrate, il clima si sta rapidamente modificando con ripercussioni di cui ancora non conosciamo tutte le conseguenze. In questo quadro il lavoro doveva essere molto ponderato, coinvolgendo tutti in modo approfondito, ascoltando gli operatori di settore, ce ne sono molti in tante regioni d’Italia. Invece si è voluto fare una riforma che ha molto di propagandistico, molta incompetenza, e che nulla dà ai cacciatori se questo era l’obbiettivo, se non il caos propagandistico degli animalisti e dei loro giornali di supporto ed un clima negativo che non si viveva da un pezzo. Pochissime luci, molte ombre, qualche timido tentativo di privatizzazione, i nodi maggiori non risolti (il ruolo dell’ISPRA, i metodi ecologici per il controllo, la chiarezza sui calendari venatori, l’eliminazione delle procedure VincA per la caccia in Rete Natura 2000 sono solo alcuni esempi) e alla fine di tutto l’unico grande obbiettivo raggiunto: l’oca selvaggia!



