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Arci Caccia: Considerazioni sul ritorno dello scopo di lucro per le Aziende Faunistico Venatorie

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La recente modifica dell’art. 16 della L. 157/92, approvata nell’ambito della finanziaria 2026, ha provocato notevole subbuglio nel mondo venatorio, con interpretazioni spesso strumentali o imprecise del nuovo dettato normativo. Ad essere precisi, è stata di fatto inserita una nuova tipologia di azienda faunistico venatoria, quella a fini di lucro, in forma di impresa individuale o collettiva. È bene precisare subito che formalmente la realtà dei fatti non cambia: la percentuale massima della superficie agro forestale destinata ad istituti privati rimane al 15% massimo; le AFV cacciano, come ora, secondo il calendario venatorio; le aziende, come già ora previsto, devono realizzare interventi di ripristino e miglioramento ambientale. Per quale motivo quindi la nostra associazione è fortemente contraria? Perché cambia completamente l’approccio al prelievo della fauna selvatica. È l’inizio della mercificazione della fauna, attualmente patrimonio indisponibile dello stato. Siamo fermamente convinti che la caccia moderna debba essere rispettosa degli ambienti e delle popolazioni selvatiche, e che il cacciatore, sia esso iscritto ad un ATC o titolare di un’AFV, debba dare più che prendere, fornendo le proprie risorse, umane e finanziarie, col fine di conservare una risorsa che saggiamente i legislatori del 1992 definirono patrimonio indisponibile dello stato. Quando una risorsa naturale diviene ufficialmente occasione di lucro, vi sono mille esempi al mondo, comincia lo sfruttamento incontrollato, a discapito di tutti. Non a caso la Direttiva Uccelli vieta la vendita della maggior parte delle specie cacciabili: perché fa tanta gola guadagnare confidando nell’arrivo autunnale delle anatre, dei colombacci o delle beccacce.
Ora che la frittata è fatta, auspichiamo che le regioni regolamentino in maniera molto stringente queste AFV a scopo di lucro, e dove, per loro, non vi sono tasse di concessione regionali, che vengano reintrodotte. Vigileremo sull’applicazione del nuovo art. 16, per evitare una deriva che evidentemente ci vuole portare alla caccia privata: questo è il primo passo!!
E infine un’ultima ma significativa domanda: con tutta la necessità di aggiornare e modernizzare la 157, con tutte le promesse fatte, dopo tre anni questa maggioranza sente l’urgenza di approvare esclusivamente questa modifica?
Ricordate che in nessuna Regione, in trent’anni di 157, si è raggiunto il fatidico 15% e ci sono ancora migliaia di km2 del territorio più appetibile che, adesso che ci si può guadagnare….
Ci permettiamo, inoltre, di sottolineare che, come spesso avviene per le riforme che non sono tali, ma interventi spot affrettati, non si pensa a tutti gli aspetti. Ad oggi, in molte Regioni è possibile inglobare coattivamente negli istituti privati terreni di proprietari che, o sono contrari o sono irreperibili in una misura pari al 10% circa, varia a seconda delle normative regionali, della superficie totale dell’istituto proposto. Come sarà possibile coinvolgere coattivamente una persona nell’impresa individuale di un altro soggetto? Fatte le debite proporzioni, è come se un artigiano realizzasse il proprio laboratorio in un immobile non suo senza che il proprietario possa opporsi. Questo rilievo non è un dettaglio, ricostruire il mosaico delle proprietà in Italia, specie nelle aree collinari e montane è sempre stato un problema serissimo.

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