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Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia: stop alla deroga per fringuello e storno

 

tar

Nuovo capitolo nello scontro sulla caccia in deroga in Lombardia. Con la sentenza n. 976/2026, il Tar di Milano ha accolto il ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste contro le delibere della Regione che autorizzavano il prelievo in deroga di fringuello e storno per la stagione venatoria 2025/2026.

Il pronunciamento annulla i provvedimenti del Pirellone e segue un primo stop arrivato lo scorso 31 ottobre da parte del Consiglio di Stato, che aveva già sospeso l’efficacia dell’atto regionale in via cautelare.

Secondo quanto sostenuto dai ricorrenti, e accolto dal Tribunale, la deroga prevista dalla normativa europea non può trasformarsi in prassi ordinaria. Deve invece restare un’eccezione, giustificata da:

- assenza di soluzioni alternative valide;

- motivazioni puntuali e supportate da un’istruttoria tecnica adeguata;

- dimostrazione rigorosa della necessità dell’intervento.

Il Tar avrebbe ritenuto carente proprio questo impianto motivazionale.

Il tema delle deroghe alla caccia di specie protette è da anni terreno di confronto acceso tra Regioni, mondo venatorio e associazioni ambientaliste. La normativa comunitaria consente infatti deroghe solo in casi specifici e documentati, imponendo agli Stati membri criteri stringenti.

Per le associazioni ricorrenti, la Regione avrebbe reiterato nel tempo provvedimenti già oggetto di contestazione, trasformando un’eccezione in una consuetudine. «Basta accanimento», scrivono in una nota, invitando tutte le Regioni a uniformarsi in modo rigoroso alle prescrizioni europee.

La decisione del Tar rappresenta un punto fermo per la stagione 2025/2026, ma è probabile che il confronto prosegua anche sul piano politico e normativo. Resta aperta la questione dell’equilibrio tra tradizione venatoria, gestione faunistica e rispetto delle direttive europee, tema che continua a dividere profondamente opinione pubblica e istituzioni.

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