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TAR Lazio, respinta la richiesta di sospensiva sul calendario venatorio 2026/2027

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Roma, 7 settembre 2026 – Il calendario venatorio della Regione Lazio per la stagione 2026/2027 supera il primo esame della giustizia amministrativa. La Quinta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha infatti respinto la richiesta di sospensione cautelare presentata dalle associazioni ambientaliste contro il decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 giugno 2026, n. T00090, relativo al “Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2026/2027”.

La decisione consente, allo stato, di mantenere in vigore la programmazione venatoria regionale, in attesa degli ulteriori sviluppi del giudizio.

Le motivazioni del TAR

Nell’ordinanza, i giudici amministrativi hanno ritenuto che la domanda cautelare non fosse assistita da sufficienti elementi di fondatezza, con particolare riferimento al cosiddetto fumus boni iuris.

Secondo il TAR, non sarebbe stata dimostrata l’illegittimità dell’azione amministrativa né l’implausibilità della calendarizzazione faunistico-venatoria predisposta dalla Regione per la stagione 2026/2027.

Un passaggio particolarmente significativo riguarda il ruolo del parere dell’ISPRA. Il Tribunale ha ricordato che quello dell’Istituto è un parere obbligatorio, ma non vincolante, sottolineando che il semplice discostamento dalle indicazioni formulate dall’ISPRA non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l’illegittimità delle scelte regionali.

Il TAR richiama inoltre espressamente il recente orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6600 del 24 agosto 2026, secondo il quale grava sulle associazioni ricorrenti l’onere di dimostrare l’illegittimità degli atti impugnati e l’inattendibilità delle scelte adottate dall’amministrazione.

Un precedente destinato a incidere sui contenziosi

L’ordinanza assume quindi particolare rilievo anche in prospettiva più generale, perché conferma l’importanza dell’istruttoria tecnica e della motivazione adottata dalle amministrazioni regionali nella definizione dei calendari venatori.

La pronuncia non rappresenta naturalmente una decisione definitiva sul merito della controversia, ma costituisce un passaggio favorevole per la Regione Lazio e consente, in questa fase, di evitare la sospensione cautelare del calendario.

Per il mondo venatorio si tratta di un ulteriore elemento di attenzione nel confronto giuridico in corso sui calendari regionali, soprattutto alla luce dei più recenti orientamenti della giustizia amministrativa sul rapporto tra le valutazioni tecniche dell’ISPRA e le decisioni assunte dalle Regioni.

Il principio che emerge è quello secondo cui lo scostamento dal parere ISPRA non determina automaticamente l’illegittimità del calendario venatorio, qualora le scelte dell’amministrazione siano sostenute da un’adeguata istruttoria e da una motivazione coerente.

La stagione venatoria nel Lazio prosegue pertanto secondo quanto previsto dal calendario regionale 2026/2027, fermo restando l’ulteriore svolgimento del giudizio amministrativo.

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