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TOSCANA: TESSERINI VENATORI, NON È PIÙ TASSATIVO IL TERMINE DI RICONSEGNA DEL 20 MARZO DI OGNI ANNO

TOSCANA: TESSERINI VENATORI, NON È PIÙ TASSATIVO IL TERMINE DI RICONSEGNA DEL 20 MARZO DI OGNI ANNO

Tesserini venatori, si cambia. Ecco quali sono le novità sulle modalità di riconsegna dei tesserini venatori, introdotte con la recente Legge Regionale Toscana del 1 marzo 2016 n. 20, che ha modificato le leggi inerenti il prelievo venatorio (L.R. 3/94) e il calendario venatorio toscano (L.R. 20/2002).

In particolare è stato modificato l’articolo 6 comma 4 della L.R. 20/2002, con il quale il termine tassativo della riconsegna fissata per il 20 marzo di ogni anno decade.

Con questa modifica normativa non è più inderogabile il termine del 20 di marzo di ogni anno per la restituzione del tesserino venatorio regionale cartaceo al Comune di residenza, che ogni cacciatore deve avere con se durante l’attività venatoria, come mezzo di controllo sulla sua attività.

Il tesserino venatorio viene quindi riconsegnato al Comune di residenza al momento del ritiro del tesserino per la nuova stagione di caccia. Non ci sarà la sanzione amministrativa per la mancata riconsegna dello stesso entro il 20 di marzo di ogni anno. In caso di cambio di residenza il tesserino va riconsegnato al Comune che lo ha rilasciato.

In futuro il tesserino venatorio cartaceo potrà essere sostituito con un tesserino digitale su supporto informatizzato secondo disposizioni tecniche che verranno definite dalla Giunta Regionale della Toscana. (www.ladeadellacaccia.it)

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