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ANUU: Parere legale sulla distinzione tra uccellagione e caccia con mezzi vietati

ANUU: Parere legale sulla distinzione tra uccellagione e caccia con mezzi vietati



Indiscriminato depauperamento della fauna selvatica. La legge 11 febbraio 1992, n. 157, distingue tra uccellagione e cattura di uccelli, nei cui confronti la caccia non è consentita, all’art. 30 lett. e), h). La linea di demarcazione tra l’uccellagione e la caccia con mezzi vietati è rappresentata dalla possibilità, insita solo nella prima, che vi verifichi un indiscriminato depauperamento della fauna selvatica a cagione della modalità dell’esercizio venatorio e in considerazione della particolarità dei mezzi adoperati (Cass. Sez. 3, n. 11350 del 10/02/2015, Ungaro). Sicché, il reato di uccellagione non può essere integrato quando per il numero delle caratteristiche della fauna selvatica catturata nonché per l’attrezzatura rivenuta sia possibile ammettere, senza alcun dubbio, la predisposizione alla cattura di qualche singolo esemplare, con la conseguenza che non è configurabile il reato di uccellagione quando il materiale sequestrato sia inidoneo e del tutto incompatibile ai fini dell’integrazione di tale fattispecie di reato, proprio perché essa è diretta alla cattura di un numero indiscriminato di esemplari, ivi compresi quelli dei quali la cattura è vietata in modo assoluto, mentre la caccia con mezzi vietati è diretta alla cattura di singoli e specifici esemplari, fermo restando che costituisce uccellagione la cattura di uccelli con “reti da uccellagione” indipendentemente dal fatto che gli uccelli catturati siano abbattuti e mantenuti in vita. (Cass. Pen. Sez. III, Pres. Amoresano, rel. Di Nicola – ud. 23/11/2016, dep. 23/01/2017 n. 3395) (www.anuu.org)

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