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Presentato emendamento alla 157/92 sui valichi montani

Camera dei deputati Aula Palazzo Montecitorio Roma

Questo il testo di un emendamento presentato alla Camera sul tema valichi:

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/06/2025 [ apri ]
14.01000. (nuova formulazione)
  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di valichi montani)

  1. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Sui valichi montani attraversati dalle rotte di migrazione dell'avifauna in misura rilevante e che, per la loro conformazione orografica caratterizzata da un significativo dislivello tra il punto di valico, sito ad almeno mille metri di quota, e i due contrafforti montuosi vicini, comportano un apprezzabile restringimento lungo un passaggio obbligato delle rotte di migrazione, e per una distanza di mille metri dagli stessi, individuati su base cartografica e con apposite tabelle, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), ove non già presenti, sono istituite zone di protezione speciale e l'attività venatoria è consentita nei limiti e alle condizioni stabilite dalle regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007. La disposizione di cui al primo periodo acquista efficacia dalla data di adozione del suddetto decreto; fino a quel momento, l'attività venatoria è consentita, nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 2022, nei limiti e alle condizioni suddette sui valichi individuati dalle regioni e vigenti nella stagione venatoria 2023/2024».

Bruzzone Francesco, Cerreto Marco, Nevi Raffaele, Bergamini Davide, Caretta Maria Cristina, Almici Cristina, Pisano Calogero

https://documenti.camera.it/apps/emendamenti/getPropostaEmendativa.aspx?contenitorePortante=leg.19.eme.ac.2126&tipoSeduta=0&sedeEsame=null&urnTestoRiferimento=urn:leg:19:2126:null:A:ass:null:null&dataSeduta=20250625&idPropostaEmendativa=14.01000.&position=20250625

 

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