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Luca Gironi

Luca Gironi

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Maria Cristina Caretta presenta il testo della sua proposta di legge sulla caccia

Questo in sintesi il testo del Progetto di Legge n. 461 del 4 aprile 2018 presentato alla Camera dei Deputati dall’on. Maria Cristina Caretta sulle modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»

All’art. 1 si sancisce il diritto da parte delle regioni italiane di dotarsi dei propri Istituti Regionali per la Fauna Selvatica, coordinati nella loro attività dall’Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) anche a seguito della perdurante incapacità dell’ISPRA di fornire allo Stato ed alle regioni i previsti dati ed i richiesti pareri scientifici per poter garantire una corretta gestione della fauna selvatica.

Si stabilisce altresì che gli impianti di cattura, regolarmente attivati nel rispetto delle normative comunitarie e statali di riferimento, possano catturare in misura controllata e cedere a fini di richiamo, esemplari appartenenti a tutte le specie cacciabili.

All’art. 2 si stabiliscono più puntuali modalità di detenzione dei richiami vivi. Nel ribadire la possibilità di catturare e detenere per l’utilizzo a fini di richiamo tutte le specie cacciabili (anche quelle in deroga) e non solo le 10 specie (poi ridotte a 7) previste dall’attuale L.S. 157/92, viene tolto l’obbligo di detenzione dei richiami vivi con l’anello inamovibile sostituendolo con il documento di attestazione di provenienza rilasciato dalle province competenti.

All’art. 3 si riporta l’Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

All’art. 4 si stabiliscono le condizioni per garantire il rispetto della legge, ribadendo che la percentuale di territorio agro-silvo-pastorale da precludere all'attività venatoria non deve superare il 30% (20% in Zona Alpi), obbligando lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, tramite intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a conformarsi al dettato normativo nazionale e, laddove necessario, a riperimetrare le aree protette ed a ridurle fino al rispetto della percentuale prevista dalla legge.

Si inseriscono altresì le aree demaniali nella programmazione faunistico venatoria. L’attuale norma le considera aree dove non era possibile esercitare l’attività venatoria.

Si stabilisce che l’addestramento cani con sparo all’interno dei campi addestramento appositamente autorizzati non è considerata come attività venatoria e può quindi essere esercitata anche al di fuori dei periodi consentiti per l’esercizio dell’attività venatoria.

Si stabilisce che, qualora i proprietari o conduttori dei fondi agricoli che rappresentino la maggior parte del territorio interessato, manifestino il loro diniego alla costituzione di un’area protetta, la stessa non può essere istituita e rimane territorio cacciabile.

All’art. 5 si cancella l'obbligo della scelta di caccia in via esclusiva, che impone al cacciatore di scegliere preventivamente quale forma di caccia esercitare in via esclusiva (Vagante in zona alpi, da appostamento fisso, vagante in pianura). Si riporta l’età minima per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio a 16 anni previa firma di assunzione di responsabilità da parte di chi esercita la patria potestà, così come avviene nella maggior parte dei paesi europei.

Infine, si prevede l’adeguamento dei massimali per la copertura assicurativa.

All’art. 6 Rimane tutto invariato come la precedente normativa, consentendo l’uso del fucile a tre colpi con canna ad anima liscia (due nel caricatore o serbatoio ed uno in canna) e si attesta l’utilizzabilità dei fucili a canna rigata con caricatore a più di tre colpi purchè omologato o catalogato dalla fabbrica produttrice. Si specificano le norme per l’utilizzo dell’arco.

All’art. 7 Si sancisce il diritto per ogni Cacciatore di esercitare la caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli ATC della regione di residenza venatoria. Oltre a questo il Cacciatore può usufruire di un pacchetto di 30 giornate per spostarsi su tutto il territorio nazionale al di fuori della regione di residenza venatoria esclusivamente per esercitare la caccia alla selvaggina migratoria.

All’art. 8 si specificano i divieti a tutela delle colture agricole fino alla data del raccolto.

All’art. 9 si inserisce il concetto di fauna selvatica come risorsa che può contribuire ad incrementare il reddito dell'imprenditore agricolo.

All’art. 10 Si inserisce il concetto delle cacce per periodi e per specie, come avviene in tutta Europa, prevedendo un arco temporale massimo che va dalla prima decade di settembre alla terza decade di febbraio. L’apertura per alcune specie può essere anticipata dalle regioni alla terza decade di agosto. Si inseriscono alcune specie (come le oche ed il piccione selvatico) nell’elenco delle specie cacciabili dal momento che la loro cacciabilità nel nostro Paese è esplicitamente consentita dall’Unione europea. All’art. 18 possono essere inserite come specie normalmente cacciabili solo le specie ricomprese nell’Allegato II/A della Direttiva 2009/147/CE e quelle esplicitamente menzionate come cacciabili in Italia nell’Allegato II/B della stessa Direttiva. Tutte le altre specie possono essere cacciate in deroga in applicazione dell’art. 9 della Direttiva 2009/147/CE.

Vengono eliminate le giornate di silenzio venatorio (martedì e venerdì), dal momento che l’Italia è l’unico Paese in Europa ad adottare questa insensata restrizione. Il Cacciatore potrà scegliere tre giornate di caccia tra le sette disponibili nell’arco della settimana.

Le tre giornate settimanali a scelta sono integrabili con altre due giornate per la caccia alla selvaggina migratoria nei mesi di ottobre e novembre.

Si prolunga la giornata di caccia ad un’ora dopo il tramonto, oltre che per la caccia di selezione agli ungulati, anche per la caccia da appostamento agli acquatici ed ai turdidi.

Attualmente la giornata di caccia termina al tramonto.

All’art. 11 si estende la possibilità di effettuare i piani di abbattimento agli animali nocivi anche ai cacciatori appositamente autorizzati ed anche in periodi e luoghi diversi da quelli previsti per l'attività venatoria, affrontando a monte e non a valle il problema dei danni arrecati alle colture agricole ed al territorio dalla fauna selvatica.

All’art. 12 si attribuisce alle regioni il compito di applicare il regime di deroga, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 9 della direttiva 2009/147/CE.

All’art. 13 Si autorizza il trasporto delle armi, purchè scariche ed in custodia, lungo le vie di comunicazione all’interno dei parchi e delle aree protette (cosa attualmente vietata dalla L.S. 394/91 sulle aree protette).

Si modifica il divieto previsto dall’attuale normativa, consentendo l’esercizio venatorio da natante alle stesse condizioni riportate dall’Allegato IV della Direttiva 2009/147/CE.

Si consente la caccia da appostamento con terreno coperto da neve, cosa attualmente consentita solo nella Zona Faunistica delle Alpi.

Si consente la caccia agli uccelli acquatici nei terreni allagati dalle piene di fiume.

Si reintroduce la legittimità dell’uso degli zimbelli, si sancisce la legittimità dell’uso come richiami dell’anatra germanata, del piccione domestico e della civetta viva proveniente da allevamento.

Si reintroduce la possibilità di acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica purchè legittimamente abbattuti e detenuti.

Si Limita il divieto di caccia su tutti i valichi montani alla sola selvaggina migratoria, permettendo quindi la caccia alla selvaggina stanziale.

All’art. 14 si specificano i compiti e le prescrizioni assegnati agli agenti di vigilanza.

Agli artt. 15 e 16 si prevede la conversione da sanzioni penali a sanzioni amministrative per alcune infrazioni considerate " di minore importanza”.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL TESTO DEL PROGETTO DI LEGGE N. 461 DEL 4 APRILE 2018 DEPOSITATO: http://www.confavi.it/downl.asp?file=802&nf=0&ty=2&tbl=news

 

Sabato 14 Aprile Arci Caccia Siena a congresso

  • Pubblicato in Notizie

Sabato 14 Aprile, presso il Parco Acquasanta di Chianciano Terme, si svolgerà il Congresso Provinciale di Arci Caccia Siena. A partire dalle 9.30 si svolgerà l’assemblea che porterà all’elezione del nuovo gruppo dirigente e quindi del nuovo Presidente Provinciale. All’assemblea, oltre alle autorità locali e ai responsabili degli ATC e delle associazioni, saranno presenti il Presidente Nazionale Sorrentino, il Vice Presidente Nazionale Maffei e l’Assessore Regionale all’Agricoltura Marco Remaschi.

 

Liguria: Il Movimento 5 stelle chiede di togliere numerose specie dal calendario venatorio

Moriglione, pavoncella, tortora e perfino il tordo sassello sono stati oggetto di una mozione del consigliere regionale Marco De Ferrari del Movimento 5 Stelle. In questa mozione, sottoscritta da tutto il gruppo consiliare, si afferma che queste specie sono in via di estinzione a livello globale e si prosegue chiedendone l'esclusione dal calendario venatorio.

Risponde l'assessore alla caccia, sottolineando come il calendario rispecchi alla lettera le direttive dell'Ispra.

 

https://www.ivg.it/2018/04/via-dal-calendario-venatorio-le-specie-cacciabili-rischio-estinzione-bagarre-consiglio-regionale/

 

Ungulati e aree protette in Toscana, Pieroni (PD): “Rafforzare gli interventi per la sicurezza dei cittadini e gli indennizzi per la salvaguardia delle colture”



Approvata una mozione che impegna la Giunta ad incrementare gli interventi previsti dalla legge obiettivo ed accelerare gli indennizzi

“I dati appena pubblicati sui risultati ottenuti dalla legge obiettivo ci dicono che nei primi venti mesi di attuazione della legge obiettivo sono stati abbattuti 215mila 575 capi: sono tanti, ma non sufficienti ad attenuare i danni sul territorio e i rischi per l’incolumità delle persone. Continuiamo a ricevere, infatti, molte segnalazioni di danni provocati dagli ungulati: danni alle colture e, molto più pericoloso, l’attraversamento degli animali su strade che sono in prossimità di riserve naturali, come ad esempio la provinciale 51 vicino alla riserva di Santa Luce. Il sistema deve quindi essere incentivato, soprattutto per quanto riguarda l’efficacia degli strumenti da attivare nelle aree protette”. Così il consigliere regionale Andrea Pieroni, illustrando la mozione di cui è primo firmatario che l’aula ha approvato a maggioranza con il voto favorevole di Pd e Lega, l’astensione Art.1-Mdp e il voto contrario degli altri gruppi di opposizione.

In particolare nell’atto, sottoscritto anche da diversi altri consiglieri regionali, si impegna la giunta regionale a: rafforzare e velocizzare gli interventi di controllo all’interno delle singole aree protette, secondo quanto disposto dalla legge obiettivo, valutando, a tal fine, qualora siano stati applicati senza successo metodi di prelievo alternativi, anche l’utilizzo della braccata per quanto concerne la specie cinghiale, in condizioni di tempo e luogo che escludano significativi impatti su altre specie selvatiche; accelerare, per quanto possibile, l’erogazione degli indennizzi per i danni arrecati alle colture agricole dalla fauna selvatica alle aziende ricadenti all’interno del sistema regionale delle Riserve Naturali.

“In sintesi – prosegue Pieroni – chiediamo che siano intensificati gli interventi di controllo previsti dalla legge obiettivo all’interno delle aree protette e che si valuti la possibilità di utilizzare, anche nelle riserve naturali, la braccata per il cinghiale quando necessario, ovvero quando gli altri metodi non abbiano portato risultati, così da raggiungere realmente l’obiettivo di ridurre la popolazione di ungulati presenti nel territorio. Contemporaneamente, è importante dare un segnale di vicinanza agli agricoltori che hanno subito danni alla colture nei terreni compresi nel sistema regionale delle riserve naturali accelerando l’erogazione degli indennizzi”.

EMILIAROMAGNA: VIA LIBERA AL PRELIEVO SELETTIVO DEL CINGHIALE

Via libera al calendario venatorio regionale per la caccia di selezione al cinghiale, la specie di fauna selvatica che provoca i maggiori danni in campagna. Le disposizioni, valide per la stagione 2018-2019, sono state approvata dalla Giunta nell’ultima seduta (delibera n. 503/2018). Le nuove regole scatteranno da domenica prossima, 15 aprile, per consentire di predisporre tutti i possibili strumenti e rimedi per contenere i danni alle coltivazioni (cerealicole, foraggere, industriali e oleaginose) provocate dai selvatici in primavera nelle fasi precoci di maturazione delle colture.

La principale novità è rappresentata dall’estensione del periodo di prelievo in selezione fino al 15 marzo 2019, anziché il 31 gennaio, come avveniva negli anni precedenti. Ciò per mettere un freno al crescente impatto negativo dei cinghiali sulle produzioni agricole rilevato negli ultimi anni, fenomeno in controtendenza rispetto alla generale diminuzione dei danni da fauna selvatica in agricoltura. /G.Ma
(www.ladeadellacaccia.it)

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