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Luca Gironi

Luca Gironi

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VENETO: APPROVATA LA LEGGE DI SERGIO BERLATO CONTRO CHI VUOLE IMPEDIRE L'ESERCIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di Sergio Berlato che commina pesanti sanzioni amministrative a chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività venatoria e della pesca, ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia o di pesca o rechi molestie ai cacciatori o ai pescatori nel corso delle loro attività.

Finalmente la Regione del Veneto si è dotata di una norma - ha commentato il presentatore della legge Sergio Berlato - che punisce pesantemente quei criminali che sono soliti aggredite, non solo verbalmente, degli onesti cittadini mentre esercitano attività lecite dopo aver versato corpose tasse di concessione ed ingenti quote di accesso alle unità territoriali di gestione.Gli animal-ambientalisti che finora hanno goduto di una sostanziale impunità approfittando della lentezza esasperante della giustizia italiana e dell'indifferenza di alcuni giudici, da oggi dovranno assumersi la responsabilità delle loro malefatte.Fermo restando il diritto di chiunque di poter manifestare il proprio dissenso nel rispetto della legge, nessuna tolleranza sarà ammessa nei confronti di quelle minoranza esagitate che vorrebbero imporre, spesso con la violenza, le loro discutibili scelte di vita.
Venezia, lì 10 gennaio 2017
Sergio Berlato

Ecco il testo della legge Berlato approvata oggi in Consiglio regionale del Veneto:
NORME REGIONALI IN MATERIA DI DISTURBO ALL'ESERCIZIODELL'ATTIVITÀ VENATORIA E PISCATORIA: MODIFICHE ALLALEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 "NORME REGIONALIPER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER ILPRELIEVO VENATORIO" E ALLA LEGGE REGIONALE 28 Aprile 1998,N. 19 "NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHEE DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIODELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNEDELLA REGIONE VENETO" Art. 1 - Modifica all'articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
"Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".
1. Dopo l'articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" è inserito il seguente:"Art. 35bis - Disturbo all'esercizio dell'attività venatoria e molestie agli esercenti l'attività venatoria.1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio
dell'attività venatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia o rechi molestie ai cacciatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,002. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni procedono gli organi cui sono demandate funzioni di polizia.3. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi."4. Non integrano, in ogni caso, la fattispecie di cui al comma 1, gli atti rientranti nell'esercizio dell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, nel rispetto dell'articolo 842 del Codice Civile.".Art. 2 - Modifica all'articolo 33 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
"Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".1. Dopo l'articolo 33 bis della legge regionale 28 aprile 1998 n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" è inserito il seguente:"Art. 33 ter - Disturbo all'esercizio dell'attività piscatoria e molestie agli esercenti l'attività piscatoria.1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio
dell'attività piscatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di pesca o rechi molestie ai pescatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni procedono gli organi cui sono demandate funzioni di polizia.3. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi.".Art. 3 - Norma Finanziaria.
1. La presente legge non comporta alcuna spesa o onere aggiuntivo a carico della Regione del Veneto.

ANLC: Messa del cacciatore a Matelica

  • Pubblicato in Notizie

In data 18.12 2016 alle ore 07.00, come oramai da tradizione, si è svolta presso la chiesetta delle “Piane”, vicino Matelica, la messa del cacciatore, organizzata da me, Presidente della sezione Libera Caccia di Matelica e della squadra cinghialai di Matelica. Mi piace proporla a ridosso del Natale, perché diventa anche una bella occasione per farci gli auguri.
La cerimonia, purtroppo, non si è potuta svolgere, come negli anni precedenti, nella stupenda chiesetta dei “Colli” in quanto dichiarata inagibile a causa del recente terremoto. Circa un centinaio i partecipanti, tra cui molte donne, che hanno sfidato sia il freddo che la levataccia. Inutile dire che i partecipanti erano tutti con abiti da caccia al fine di trascorrere, dopo la cerimonia, un’altra stupenda giornata di caccia a contatto con
la natura.
La Santa Messa è stata officiata da Mons. Giancarlo Vecerrica, già vescovo della diocesi di Fabriano/Matelica, insieme al parroco Don Alberto Rossolini, il quale nella Sua omelia ha esaltato ed invitato a coltivare i valori della società italiana, in primo luogo la famiglia ed il rispetto verso il prossimo. Tra questi valori ha incluso anche la caccia, che se praticata nel rispetto dell’equilibrio naturale, insegna ad entrare in
simbiosi con la natura e quindi ad avere rispetto e ad usufruire in maniera corretta delle cose del creato e non a considerare lo stesso in maniera utilitaristica ed interessata.
Dopo la cerimonia ci si è intrattenuti per una abbondante e genuina colazione, sapientemente preparata dalle mogli dei cacciatori locali.
Nella circostanza l’on. Lodolini Emanuele ha salutato tutti affermando che tali iniziative favoriscono la socialità e fanno vedere nella sua realtà cosa rappresenta il mondo venatorio, molto spesso criticato perché non lo si conosce. Il Consigliere Regionale Giancarli Enzo, sempre presente alla manifestazione, ha ricordato quanto approvato dal consiglio regionale in tema di cani, ed ossia il ripristino dei 60 giorni
per la separazione dei cuccioli dalla madre e le nuove regole per il trasporto dei cani Il sindaco di Matelica Alessandro Del Priori ha affermato che crede nel valore della caccia e della socialità che esprime e che collaborerà sempre alla riuscita di tali manifestazioni.
Alla cerimonia erano presenti anche il sindaco di Fabriano Giancarlo Sagramola, il sindaco di Cupramontana Luigi Cerioni, il sindaco di Castelraimondo Renzo Marinelli, il comandante della stazione dei carabinieri di Matelica Fabrizio Cataluffi, il comandante della locale stazione della forestale Roberto Camoni, il comandante della stazione dei carabinieri di Cerreto D’Esi Federico Pellegrini.
L’appuntamento è per il prossimo anno nella speranza di essere sempre più numerosi 


Giampiero Cerioni

BERLATO: LE BUGIE DEGLI ANTICACCIA

Il Consigliere Andrea Zanoni & C. propongono al Consiglio regionale del Veneto di opporsi all'approvazione della Proposta di legge n. 182/216 per le seguenti motivazioni:
- Mentendo sapendo di mentire il Consigliere Zanoni & C. affermano che le sanzioni previste dalla Proposta di legge regionale n. 182/2016 verrebbero comminate a chi si oppone ai cacciatori, anche solo con l'uso della voce, sul proprio terreno o a casa propria.
- sempre in base alle fantasiose opinioni del Consigliere Zanoni & C. la legge colpirebbe indistintamente tutti coloro che vivono la natura in pace e serenità, escursionisti, bikers, agricoltori, amici che portano a passeggio i cani, boscaioli al lavoro, bambini che corrono in un prato o che giocano vociando tra gli alberi, i privati che coltivano orti e frutta agli escursionisti, dai podisti a chi pratica equitazione, dai ricercatori a chi svolge attività ricreative, sportive o con disabili all'aperto, da chi passeggia con animali di compagnia alle guardie venatorie.- Dalla semplice lettura del testo della Proposta di legge n. 182/2016 si può invece chiaramente evincere che le sanzioni verranno comminate solo ed esclusivamente a chi intenzionalmente vorrà impedire l'esercizio di attività lecite quali la caccia e la pesca a chi le intende esercitare nel rispetto delle normative vigenti, dopo aver versato all'erario le obbligatorie tasse di concessione governativa e regionale, oltre alle quote di accesso agli Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensori Alpini ( La tassa di concessione governativa che deve versare ogni anno il cacciatore che intenda esercitare l'attività venatoria in Veneto è di euro 174,16 ai quali si aggiungono 84 euro di tassa di concessione regionale, oltre alle quote di accesso agli ATC e CA che variano tra i 60 ed i 300 euro ).- In Francia è stata approvata nel giugno 2010 una legge che commina sanzioni penali a chi ostacola la caccia che cosi recita: E' punito con l'ammenda prevista per le contravvenzioni della quinta classe il fatto, con gli atti di ostruzionismo concertati, di impedire lo svolgimento di uno o più azioni di caccia come definite nell'articolo L.420-3.- Il Consigliere Zanoni & C. affermano altresì che, con sentenza n. 6309 del 10 maggio 2005, il Tribunale di Milano avrebbe annullato le sanzioni comminate sulla base di una legge simile della Lombardia, facendo prevalere il diritto di riunirsi pacificamente e manifestare liberamente il proprio pensiero, peraltro sancito dagli articoli 21 e 17 della Costituzione italiana.E' utile innanzitutto verificare cosa preveda la legge regionale della Lombardia n. 26 del 1993.
Legge regionale della Lombardia n. 26 del 1993 art. 51 comma 5:
" 5. Si applica la sanzione amministrativa da euro 206,58 a euro 619,75 per chi volontariamente procura disturbo all'esercizio venatorio anche avvalendosi di strumenti atti all'allontanamento della selvaggina; se l'attività di disturbo è commessa da agenti della vigilanza volontaria di cui al comma 5 dell'art. 48, la sanzione è raddoppiata".Disamina della sentenza n. 6309/2005 pronunciata dalla 1 sezione civile dal giudice dott. Paola Gandolfi sulla presunta violazione dell'articolo 51 comma 5 della legge regionale ombardia n. 26 del 1993 rubricato " sanzioni amministrative".Si osserva :Come palesato dal Giudice civile di primo grado del tribunale di Milano nella motivazione della sentenza n.6309/2005, dalla disamina della deposizione offerta dalla sola e unica teste assunta dal Giudice durante l'istruttoria (teste Zavalloni) sono emersi i seguenti elementi:1) si trattava di manifestazione organizzata dal coordinamento anticaccia della Lombardia previamente autorizzata dalla Questura per il giorno di apertura della caccia;2) i manifestanti anticaccia erano guidati e scortati dai Carabinieri per un brevissimo percorso autorizzato, per un breve lasso di tempo, dalle ore 7 alle 9 del mattino, con slogan e grida da parte degli stessi manifestanti asseritamente anticaccia ma, attenzione, non compiutamente ed individualmente identificati. Quest'ultima circostanza non può essere disattesa poiché ogni soggetto risponde alla giustizia per la propria condotta e non per la condotta di altri.Secondo il ragionamento del Giudice civile di primo grado la manifestazione anticaccia previamente autorizzata e di brevissima durata con la presenza costante delle forze dell'ordine caratterizzata da grida e slogan anticaccia non può che costituire una mera manifestazione del proprio pensiero come previsto dalla nostra Costituzione.
Peraltro il giudice ha precisato che le prove orali assunte non hanno potuto individuare coloro che avevano insultato gratuitamente i cacciatori.Ebbene la motivazione così esplicitata non può essere diversamente interpretata.Si osserva che tale sentenza è stata interpretata soggettivamente da parte di alcuni soggetti anticaccia (mediante commenti infondati su internet). Il contenuto di tale interpretazione è assolutamente fuorviante e non corrispondente ad una corretta interpretazione della decisione assunta dal Giudice di primo grado.Alla luce di queste precisazioni, si può facilmente evincere che gli esponenti del frastagliato arcipelago animal-ambientalista mentono sapendo di mentire, utilizzando patetiche bugie per tentare di convincere i componenti del Consiglio regionale del Veneto a non votare il giorno 10 gennaio 2017 la Proposta di legge n. 182/2016.Una domanda sorge spontanea: dal momento che questa Proposta di legge si prefigge l'obiettivo di comminare sanzioni amministrative solo ed esclusivamente a quei criminali che aggrediscono, non solo verbalmente, degli onesti cittadini che esercitano nel rispetto della legge attività lecite come la caccia e la pesca, quali possono essere le ragioni che spingono i compari di Zanoni a tentare in tutti i modi di impedire l'approvazione di questa legge?

ACMA: INFLUENZA AVIARIA, CHIARIMENTI SUL DISPOSITIVO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 30 DICEMBRE 2016

Ad integrazione del dispositivo n. 29861 del 30 dicembre 2016 sulla sospensione temporanea all’utilizzo in deroga dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi, il Ministero della Salute facendo seguito alle richieste di chiarimento pervenute dalle Regioni ha emanato una nota di chiarimento. Per quanto più strettamente legato all’aspetto venatorio, si precisa al punto 6:

“Relativamente alla sospensione della deroga dell’utilizzo dei richiami vivi, nel caso in cui i predetti animali siano tenuti all’interno delle gabbie nei laghetti di caccia, gli stessi, nel rispetto delle più scrupolose norme di biosicurezza, devono essere riportati nelle sedi dove sono abitualmente custoditi durante i mesi di non attività venatoria. Nel caso invece i volatili fossero destinati alla macellazione, i Servizi veterinari dovranno effettuare, sulle carcasse, campionamenti di organi per la ricerca del virus dell’influenza”. (www.ladeadellacaccia.it)

Sardegna: Ancora nessuna notizia della proroga della caccia a tordo e Beccaccia

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Nonostante in data 22 dicembre le rappresentanze sarde di Federcaccia, CPA e UCS abbiano chiesto a gran voce alla regione di prorogare la caccia a Beccaccia, Cesena e Tordo al 29 di Gennaio, dal governo dell'isola non è ancora giunta nessuna risposta. I cacciatori, forti delle sentenze dei TAR di Toscana, Marche e Liguria e di quella successiva del TAR del Lazio che hanno riconosciuto come legittima la data proposta, chiedono alla politica isolana di porre fine alla discrimanzione de cacciatori sardi.

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