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Cacciando

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Licenza di porto di fucile per uso caccia e abilitazione all'esercizio venatorio

L’attestato di abilitazione all’attività venatoria, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale 157/92, si ottiene attraverso il conseguimento della licenza di porto di fucile per uso caccia.            

La Questura, competente per territorio, lo rilascia dopo aver sostenuto e superato l’esame di abilitazione all’esercizio venatorio.
Ecco quanto serve per ottenerlo.
Domanda redatta in carta legale da € 14,62 che deve essere indirizzata al Presidente della Provincia di residenza.
La domanda deve contenere:
le generalità complete del richiedente (cognome, nome, luogo e data di nascita) e l’indirizzo.
•    l’autodichiarazione della residenza che deve essere in un Comune del territorio provinciale.
•    l’autodichiarazione del possesso del foglio di congedo militare, questo ovviamente per chi avesse prestato regolare servizio; per chi non l’avesse prestato di aver conseguito l’abilitazione al maneggio delle armi presso una sezione del Tiro a Segno Nazionale; infine anche autodichiarazione per chi  stesse prestando il servizio militare da almeno 3 mesi.
Alla domanda vanno allegati:
•    un certificato medico, in carta legale da € 14,62 (validità 6 mesi), rilasciato dall’Unità Sanitaria Locale - o da un ufficiale medico militare - attestante la idoneità psico-fisica, specificando che trattasi di esame di caccia previo certificato anamnestico preliminare del medico di base.
•    ricevuta del versamento di € ………, intestato alla Provincia di Residenza - Caccia e Pesca - Tasse Istruttorie - Servizio di Tesoreria -.
Presentata la domanda il candidato verrà invitato dall’Ufficio Caccia e Pesca a mezzo lettera raccomandata.
Le prove di esame consistono in uno scritto in forma di quiz a risposta multipla che, superato, consente di poter sostenere la prova pratica di maneggio delle armi e di riconoscimento degli uccelli impagliati, e la prova orale sulle materie previste dalla normativa vigente.
Per la preparazione alla prova scritta  il Servizio Caccia Provinciale predispone un questionario con domande e risposte relative a tale prova. Per poterlo ottenere è necessario presentare apposita richiesta.
In bocca al lupo !
 

Legge Quadro 394-91

LEGISLAZIONE
Parchi e Riserve
LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.I 13 dicembre 1991, n. 292
TESTO COORDINATO (aggiornato alla legge 9 dicembre 1998, n. 426)
Legge quadro sulle aree protette.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

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Legge 221-2002

Legge 3 ottobre 2002, n. 221
Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della
"fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva
79/409/CEE
"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 11 ottobre 2002
ART. 1.
1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:
"ART. 19-bis. - (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/ 409/CEE). - 1.
Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio,
del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai princípi e alle finalità degli
articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.
2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità
indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che
ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio,
le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente
prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi
incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati
al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia
(ATC) ed i comprensori alpini.
3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale
per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere
comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delMinistro per gli affari regionali, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei
ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da
questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva
79/409/CEE.
5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero alMinistro per gli affari regionali ove nominato, alMinistro dell'ambiente e della
tutela del territorio, alMinistro delle politiche agricole e forestali, alMinistro per le politiche
comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione
delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresí trasmessa alle competenti
Commissioni parlamentari. IlMinistro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette
annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva
79/409/CEE".

Legge 189-04.pdf

Legge 20 luglio 2004, n.189
"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate
"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004

 

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Legge 157-1992 integrazione

Legge 3 ottobre 2002, n. 221
Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della
"fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 11 ottobre 2002


2_legge157-1992-integr
1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:
"ART. 19-bis. - (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/ 409/CEE). - 1.
Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio,
del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai princípi e alle finalità degli
articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.
2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità
indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che
ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio,
le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente
prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi
incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati
al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia
(ATC) ed i comprensori alpini.
3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale
per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere
comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei
ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da
questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva
79/409/CEE.
5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche
comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione
delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresí trasmessa alle competenti
Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette
annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva
79/409/CEE".

Normative

Ambiente

Enogastronomia

Attrezzatura