Menu
RSS

facebooktwitteryoutubehuntingbook

Luca Gironi

Luca Gironi

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

LOMBARDIA: L'ASSESSORE ROLFI IMPEGNA LA DA REGIONE A DIFENDERE LA CACCIA TRADIZIONALE

“In settimana partira’ la richiesta di deroga all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per storno, fringuello e peppola, nonche’ la deroga per la cattura di tordi, cesene e merli. L’iniziativa e’ stata condivisa con le associazioni venatorie lombarde. Intendo dare nuovo slancio al tema per superare le note resistenze di Ispra alla concessione di deroghe, comunque previste anche dalla normativa europea”.

Lo ha detto l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia Fabio Rolfi in merito alla comunicazione approvata oggi durante la giunta regionale.

“Ho richiesto un incontro ai nuovi vertici Ispra – ha anticipato l’assessore Rolfi – che voglio allargare anche ai rappresentanti delle altre Regioni coinvolte dal tema e ai parlamentari del territorio. E’ necessario fare fronte comune per difendere un settore che ha un forte indotto occupazionale e che rappresenta una tradizione ancora viva del nostro territorio”.

Lo storno ha causato gravi perdite alle produzioni lombarde. I danni accertati dal 2008 a oggi ammontano a 800 mila euro nella nostra regione. Solo nel 2017 le province di Brescia, Pavia e Sondrio hanno registrato danni per 60 mila euro. Le colture maggiormente colpite sono quelle vitivinicole per la produzione di vini DOC e DOCG e frutticole (melo, ciliegio), con concentrazione nel periodo della maturazione dei frutti a giugno e tra agosto e ottobre.

Anche per la stagione venatoria 2018-2019, la Regione Lombardia intende attivare la procedura di deroga della Direttiva Uccelli.

La richiesta sara’ inoltrata all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale al fine di autorizzare le seguenti attivita’:

– il controllo di esemplari della specie Storno, da attuarsi mediante prelievo venatorio da parte di cacciatori espressamente autorizzati; il prelievo venatorio di esemplari delle specie Storno, Fringuello e Peppola per consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantita’. In questi due casi, per una parte molto limitata della stagione venatoria, su una ridotta percentuale della superficie regionale utile alla caccia e da parte di un numero di cacciatori identificabili nominalmente.

– la cattura di esemplari delle specie Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena e Merlo da cedere ai cacciatori come richiami vivi per la caccia da appostamento, per consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantita’. In questo caso per un periodo ben definito della stagione venatoria, in impianti di cattura pre-individuati quanto a numero e ubicazione territoriale ed espressamente autorizzati dalla Regione, su quantitativi prefissati di uccelli catturabili per ciascuna specie, a opera di soggetti abilitati e con modalita’ sottoposte a controlli da parte dei soggetti competenti.
(www.ladeadellacaccia.it)

FIDC PIEMONTE: APERTA LA SELEZIONE AL CINGHIALE

  • Pubblicato in Notizie



Domenica 15 aprile si è aperta la caccia di selezione al cinghiale in Piemonte. I piani di prelievo sono stati presentati da alcuni ATC, un CA e aziende faunistico-venatorie.

La caccia di selezione del cinghiale si svolge negli Atc AL1, AL3, AL4, BI1, VC1, NO1, NO2, TO1 e TO2, nel comparto alpino TO3 e per 68 aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie. I capi previsti sono in totale 3251.

Dice l’assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Giorgio Ferrero: “È la risposta necessaria ai pesanti danni alle coltivazioni e alle proprietà che la incontrollata proliferazione dei cinghiali continua a causare, e agli incidenti stradali provocati da questi animali, talvolta anche mortali, come le cronache degli ultimi mesi hanno registrato. La caccia autorizzata è solo quella di selezione: ogni abbattimento dovrà essere segnalato alle autorità con una scheda su cui saranno specificate le caratteristiche dell’animale abbattuto. Per la caccia al cinghiale in squadra e per le altre specie interverrà il calendario venatorio, su cui stiamo lavorando. Nel frattempo l’augurio è che presto altri ambiti di caccia aderiscano, presentando il necessario piano di prelievo selettivo”.

(www.ladeadellacaccia.it)

FACE: SICUREZZA AL PRIMO POSTO, PER LA CONSERVAZIONE, LE PERSONE E L’ECONOMIA



“Specie aliene invasive: miglioramento della cooperazione transfrontaliera nella gestione della nutria”. Al Parlamento europeo un incontro su un tema sempre più pressante. Le soluzioni di altri Paesi dovrebbero essere di guida anche per l’Italia

“Le specie esotiche invasive sono una delle principali cause di perdita di biodiversità e rappresentano una sfida transfrontaliera” ha dichiarato Stefan Leiner (Commissione europea) durante un evento sulle specie esotiche invasive. La conferenza “Specie aliene invasive: migliorare la cooperazione transfrontaliera nella gestione della nutria” è stata l’occasione per i rappresentanti delle autorità idriche, agricoltori e cacciatori per presentare le loro esperienze e approcci strategici e per mostrare come la cooperazione transfrontaliera tra le parti interessate sia fondamentale per gestire la crescente popolazione della nutria in Europa.

La conferenza è stata ospitata dal deputato europeo Annie Schreijer-Pierik e dal deputato europeo Karl-Heinz Florenz il 10 aprile scorso al Parlamento europeo e organizzata da FACE, in coordinamento con le autorità idriche olandesi, e si è concentrata sull’esempio della regione di confine nord-olandese-tedesca.

La nutria è nell’elenco UE per le specie esotiche invasive, in quanto costituisce una seria minaccia per la biodiversità, può creare problemi di sicurezza idrica e avere un impatto negativo sui rendimenti agricoli in molte parti dell’UE.

I membri di entrambe le regioni hanno spiegato che esiste una chiara necessità di lavorare a livello transfrontaliero con le parti interessate, compresi gli agricoltori e i cacciatori, come parte della soluzione e di innovare ulteriormente gli approcci basati sulle migliori pratiche per la gestione della nutria. I partecipanti hanno sollecitato la Commissione europea a prendere molto sul serio il problema e a promuovere collaborazioni transfrontaliere. Tutti i partecipanti non vedono l’ora di diffondere gli approcci di buone pratiche esistenti in altre regioni e Paesi.

Stefan Leiner, capo dell’unità Biodiversità (DG Ambiente), ha delineato la posizione della Commissione europea in merito alla nutria, affermando che “Il regolamento sulle Specie Aliene Invasive dell’Unione Europea definisce il quadro per un’azione concertata a livello dell’UE in relazione alle specie aliene di interesse dell’Unione, tra cui la nutria. Questa non è solo un problema per la biodiversità, ma crea anche enormi costi economici. Il regolamento UE ha lo scopo di prevenire tali invasioni in futuro e aggiunge valore agli sforzi degli Stati membri nella gestione di specie già ampiamente diffuse, come è appunto il caso delle nutrie. La cooperazione transfrontaliera tra Germania e Paesi Bassi sulla loro gestione costituisce un ottimo esempio di cooperazione transfrontaliera”.

L’eurodeputata Annie Schreijer-Pierik, segretario generale dell’Intergruppo del Parlamento europeo su “Biodiversità, caccia, attività rurali” ha presieduto l’incontro e ha sottolineato che “nutria e topo muschiato non si fermano alla frontiera, i Paesi Bassi stanno facendo del loro meglio per gestirli, ma possono facilmente entrare oltre i confini. In questo modo continuano a rappresentare un problema che non può continuare per le nostre infrastrutture! Dobbiamo gestire queste specie esotiche invasive oltre i confini”.

Stefan Kuks, presidente dei Vechtstromen [autorità di gestione delle acque olandese, n.d.r.] delle autorità idriche nei Paesi Bassi, ha spiegato i rischi a cui i Paesi Bassi sono esposti a causa della crescita esponenziale della popolazione di Nutria negli ultimi anni, una vera minaccia alla sicurezza delle acque, fossi e infrastrutture chiave, e anche alla biodiversità : “È giunto il momento di affrontare il problema della nutria nel nord-est dei Paesi Bassi in collaborazione con le autorità dello Stato federale tedesco della Bassa Sassonia e abbiamo concordato che nell’area specifica, lungo il confine tra i nostri due Paesi, investigheremo e implementeremo il modo migliore per promuovere la cooperazione transnazionale tra Paesi Bassi e Germania per garantire le migliori misure di controllo possibili nei confronti della nutria. ”

Henk Post, presidente del gruppo di lavoro topo muschiato e nutria (autorità idriche olandesi), ha spiegato il ruolo delle autorità idriche olandesi nel controllo e nello sradicamento della nutria e si è concentrato sulle prospettive di una gestione transfrontaliera della nutria e del topo muschiato. La collaborazione tra organizzazioni tedesche e olandesi è essenziale, inclusa la pratica di condividere conoscenze e informazioni. È anche necessario continuare la professionalizzazione della cattura delle nutrie, l’uso di metodi innovativi come la registrazione degli esemplari intrappolati con GPS. L’UE dovrebbe sostenere e facilitare iniziative transnazionali congiunte per combattere la proliferazione delle specie aliene invasive.

Andre Westerkamp, specialista in eradicazione della nutria, ha dichiarato che è necessario aumentare l’efficacia della cattura, attraverso innovazioni come i sistemi di segnalazione online. Ha anche chiesto l’uso corretto delle trappole e una migliore educazione degli utenti della cattura.

Daan Boos, Ecologista (Altenburg & Wymenga), ha affermato che “le specie aliene invasive hanno un impatto ampio e negativo sugli habitat, sulle specie, sulla sicurezza pubblica e sull’economia, e molti Paesi europei sono colpiti da questo problema”. Ha sottolineato la necessità di considerare l’eradicazione e il controllo come strumenti di gestione essenziali per affrontare le specie esotiche invasive. L’analisi bioeconomica del controllo del topo muschiato indica anche che la rimozione è più economica. “Studi scientifici hanno fatto un confronto tra l’eradicazione in Inghilterra – dove la popolazione di nutria è stata rimossa in un periodo di 11 anni (1981-1992) con una campagna di eradicazione – e il controllo permanente in Italia. Gli studi hanno concluso che i costi annuali in Italia si stavano già avvicinando al costo totale di rimozione in Inghilterra “. Un danno economico così elevato dovrebbe spingere a considerare la rimozione completa di nutria e di altre specie esotiche invasive come una soluzione seria.

Heiko Fritz, coordinatore dei gruppi di lavoro sulle specie invasive della Bassa Sassonia, ha descritto l’enorme espansione della nutria nella regione: “è un problema mondiale – ha affermato – ma negli ultimi anni la Bassa Sassonia è messa sempre più sotto pressione da questa specie. L’organizzazione si è espansa e c’è una grande rete di cacciatori privati. Inoltre, collaboriamo anche con i cacciatori e in totale abbiamo catturato oltre 21.000 nutria nel 2016/2017.

Egbert Strauss, Wildlife Biologist (Associazione di caccia della Bassa Sassonia) ha chiarito che “i cacciatori non sono la soluzione, ma la caccia può certamente far parte della soluzione”. Ha aggiunto alle parole di Heiko Fritz che: “più della metà della nutrie è stata abbattuta ed è aumentata la gestione di altre specie esotiche invasive attraverso le catture”. Strauss ha sollevato l’attenzione sulla necessità di “utilizzare le migliori conoscenze disponibili per i piani di gestione e includere tutti i soggetti interessati”.

Maria Cristina Caretta presenta il testo della sua proposta di legge sulla caccia

Questo in sintesi il testo del Progetto di Legge n. 461 del 4 aprile 2018 presentato alla Camera dei Deputati dall’on. Maria Cristina Caretta sulle modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»

All’art. 1 si sancisce il diritto da parte delle regioni italiane di dotarsi dei propri Istituti Regionali per la Fauna Selvatica, coordinati nella loro attività dall’Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) anche a seguito della perdurante incapacità dell’ISPRA di fornire allo Stato ed alle regioni i previsti dati ed i richiesti pareri scientifici per poter garantire una corretta gestione della fauna selvatica.

Si stabilisce altresì che gli impianti di cattura, regolarmente attivati nel rispetto delle normative comunitarie e statali di riferimento, possano catturare in misura controllata e cedere a fini di richiamo, esemplari appartenenti a tutte le specie cacciabili.

All’art. 2 si stabiliscono più puntuali modalità di detenzione dei richiami vivi. Nel ribadire la possibilità di catturare e detenere per l’utilizzo a fini di richiamo tutte le specie cacciabili (anche quelle in deroga) e non solo le 10 specie (poi ridotte a 7) previste dall’attuale L.S. 157/92, viene tolto l’obbligo di detenzione dei richiami vivi con l’anello inamovibile sostituendolo con il documento di attestazione di provenienza rilasciato dalle province competenti.

All’art. 3 si riporta l’Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

All’art. 4 si stabiliscono le condizioni per garantire il rispetto della legge, ribadendo che la percentuale di territorio agro-silvo-pastorale da precludere all'attività venatoria non deve superare il 30% (20% in Zona Alpi), obbligando lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, tramite intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a conformarsi al dettato normativo nazionale e, laddove necessario, a riperimetrare le aree protette ed a ridurle fino al rispetto della percentuale prevista dalla legge.

Si inseriscono altresì le aree demaniali nella programmazione faunistico venatoria. L’attuale norma le considera aree dove non era possibile esercitare l’attività venatoria.

Si stabilisce che l’addestramento cani con sparo all’interno dei campi addestramento appositamente autorizzati non è considerata come attività venatoria e può quindi essere esercitata anche al di fuori dei periodi consentiti per l’esercizio dell’attività venatoria.

Si stabilisce che, qualora i proprietari o conduttori dei fondi agricoli che rappresentino la maggior parte del territorio interessato, manifestino il loro diniego alla costituzione di un’area protetta, la stessa non può essere istituita e rimane territorio cacciabile.

All’art. 5 si cancella l'obbligo della scelta di caccia in via esclusiva, che impone al cacciatore di scegliere preventivamente quale forma di caccia esercitare in via esclusiva (Vagante in zona alpi, da appostamento fisso, vagante in pianura). Si riporta l’età minima per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio a 16 anni previa firma di assunzione di responsabilità da parte di chi esercita la patria potestà, così come avviene nella maggior parte dei paesi europei.

Infine, si prevede l’adeguamento dei massimali per la copertura assicurativa.

All’art. 6 Rimane tutto invariato come la precedente normativa, consentendo l’uso del fucile a tre colpi con canna ad anima liscia (due nel caricatore o serbatoio ed uno in canna) e si attesta l’utilizzabilità dei fucili a canna rigata con caricatore a più di tre colpi purchè omologato o catalogato dalla fabbrica produttrice. Si specificano le norme per l’utilizzo dell’arco.

All’art. 7 Si sancisce il diritto per ogni Cacciatore di esercitare la caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli ATC della regione di residenza venatoria. Oltre a questo il Cacciatore può usufruire di un pacchetto di 30 giornate per spostarsi su tutto il territorio nazionale al di fuori della regione di residenza venatoria esclusivamente per esercitare la caccia alla selvaggina migratoria.

All’art. 8 si specificano i divieti a tutela delle colture agricole fino alla data del raccolto.

All’art. 9 si inserisce il concetto di fauna selvatica come risorsa che può contribuire ad incrementare il reddito dell'imprenditore agricolo.

All’art. 10 Si inserisce il concetto delle cacce per periodi e per specie, come avviene in tutta Europa, prevedendo un arco temporale massimo che va dalla prima decade di settembre alla terza decade di febbraio. L’apertura per alcune specie può essere anticipata dalle regioni alla terza decade di agosto. Si inseriscono alcune specie (come le oche ed il piccione selvatico) nell’elenco delle specie cacciabili dal momento che la loro cacciabilità nel nostro Paese è esplicitamente consentita dall’Unione europea. All’art. 18 possono essere inserite come specie normalmente cacciabili solo le specie ricomprese nell’Allegato II/A della Direttiva 2009/147/CE e quelle esplicitamente menzionate come cacciabili in Italia nell’Allegato II/B della stessa Direttiva. Tutte le altre specie possono essere cacciate in deroga in applicazione dell’art. 9 della Direttiva 2009/147/CE.

Vengono eliminate le giornate di silenzio venatorio (martedì e venerdì), dal momento che l’Italia è l’unico Paese in Europa ad adottare questa insensata restrizione. Il Cacciatore potrà scegliere tre giornate di caccia tra le sette disponibili nell’arco della settimana.

Le tre giornate settimanali a scelta sono integrabili con altre due giornate per la caccia alla selvaggina migratoria nei mesi di ottobre e novembre.

Si prolunga la giornata di caccia ad un’ora dopo il tramonto, oltre che per la caccia di selezione agli ungulati, anche per la caccia da appostamento agli acquatici ed ai turdidi.

Attualmente la giornata di caccia termina al tramonto.

All’art. 11 si estende la possibilità di effettuare i piani di abbattimento agli animali nocivi anche ai cacciatori appositamente autorizzati ed anche in periodi e luoghi diversi da quelli previsti per l'attività venatoria, affrontando a monte e non a valle il problema dei danni arrecati alle colture agricole ed al territorio dalla fauna selvatica.

All’art. 12 si attribuisce alle regioni il compito di applicare il regime di deroga, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 9 della direttiva 2009/147/CE.

All’art. 13 Si autorizza il trasporto delle armi, purchè scariche ed in custodia, lungo le vie di comunicazione all’interno dei parchi e delle aree protette (cosa attualmente vietata dalla L.S. 394/91 sulle aree protette).

Si modifica il divieto previsto dall’attuale normativa, consentendo l’esercizio venatorio da natante alle stesse condizioni riportate dall’Allegato IV della Direttiva 2009/147/CE.

Si consente la caccia da appostamento con terreno coperto da neve, cosa attualmente consentita solo nella Zona Faunistica delle Alpi.

Si consente la caccia agli uccelli acquatici nei terreni allagati dalle piene di fiume.

Si reintroduce la legittimità dell’uso degli zimbelli, si sancisce la legittimità dell’uso come richiami dell’anatra germanata, del piccione domestico e della civetta viva proveniente da allevamento.

Si reintroduce la possibilità di acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica purchè legittimamente abbattuti e detenuti.

Si Limita il divieto di caccia su tutti i valichi montani alla sola selvaggina migratoria, permettendo quindi la caccia alla selvaggina stanziale.

All’art. 14 si specificano i compiti e le prescrizioni assegnati agli agenti di vigilanza.

Agli artt. 15 e 16 si prevede la conversione da sanzioni penali a sanzioni amministrative per alcune infrazioni considerate " di minore importanza”.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL TESTO DEL PROGETTO DI LEGGE N. 461 DEL 4 APRILE 2018 DEPOSITATO: http://www.confavi.it/downl.asp?file=802&nf=0&ty=2&tbl=news

 

Normative

Ambiente

Enogastronomia

Attrezzatura