Menu
RSS

facebooktwitteryoutubehuntingbook

Luca Gironi

Luca Gironi

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

LAZIO: ECCO IL NUOVO CALENDARIO VENATORIO AL VIA DAL 18 SETTEMBRE

  • Pubblicato in Notizie

20/06/2016 - La stagione venatoria nel Lazio si aprirà il prossimo 18 settembre e si concluderà il 30 gennaio 2017, con due giornate di preapertura, l’1 e il 4 settembre 2016 (dalle ore 5,35 alle ore 19,40) e nove giornate di posticipo dall’1 al 9 febbraio 2017. A stabilirlo è il nuovo calendario venatorio 2016/2017 con decreto del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in conformità con le disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Il calendario venatorio, approvato entro i termini previsti dalla legge regionale n.17 del 1995, si è avvalso della partecipazione delle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste rappresentate al tavolo faunistico-venatorio regionale e dell’acquisizione dei pareri dell’ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Il lavoro di condivisione dei soggetti interessati, ha consentito di riconoscere e indicare già a partire dal mese di giugno, anche le giornate di preapertura e posticipo che caratterizzeranno la stagione venatoria 2016/2017.

Nel dettaglio dal 18 settembre al 31 ottobre sarà permessa la caccia alla quaglia e alla tortora; dal 18 settembre al 31 dicembre quella al coniglio selvatico e al fagiano (nelle aziende faunistico-venatorie il fagiano sarà cacciabile fino al 31 gennaio); dal 18 settembre al 30 gennaio saranno cacciabili: alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, mestolone, moriglione pavoncella, porciglione e volpe mentre la lepre europea fino all’8 dicembre; dal 21 settembre al 31 dicembre il merlo; dall'1 ottobre al 31 dicembre l’allodola; dall'1 ottobre al 19 gennaio le specie: beccaccia, cesena, tordo bottaccio e tordo sassello; dall'1 ottobre al 30 novembre la starna; dall'1 ottobre al 31 gennaio il colombaccio e dal 3 ottobre al 30 gennaio le specie: cornacchia grigia, gazza e ghiandaia.

Per quanto riguarda gli ungulati, il nuovo calendario consente l’esercizio venatorio in forma collettiva in squadre per 6 giornate nel mese di ottobre, 9 a novembre, 12 a dicembre e 12 a gennaio 2017 e in forma singola nel periodo a partire dal 2 novembre al 30 gennaio 2017. In entrambe le forme la caccia al cinghiale è esclusa nelle giornate del 25 dicembre e 1 gennaio.

Per quanto riguarda l’addestramento e l’allenamento dei cani, è consentito senza possibilità di sparo dal 25 agosto al 15 settembre (con esclusione delle giornate dell’1 e 4 settembre), mentre nelle ZPS a partire dal 2 settembre.

Sono state riconosciute, inoltre, dalla Regione Lazio, a seguito dell’acquisizione del parere vincolante dell’ISPRA, la preapertura della caccia limitatamente alle specie: cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, merlo e tortora e il posticipo della chiusura della caccia limitatamente alle specie colombaccio, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia. In entrambi i casi valgono esclusivamente le modalità di caccia da appostamento (fisso o temporaneo) senza l’ausilio del cane.

LA CONFERENZA STATO REGIONI CHIEDE LA MODIFICA DELL’ARTICOLO 19 DELLA 157/92

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome premesso che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 139 del 14 giugno 2017 ha sancito che le sole figure di cui le “guardie venatorie dipendenti delle Amministrazioni provinciali” si possono avvalere nell’attuazione dei piani di controllo di cui all’articolo 19 della legge n. 157/92, siano “tassativamente” quelle riportate nell’elenco dello stesso articolo di legge, ovverosia i proprietari dei fondi su cui si attua l’intervento, le guardie forestali e quelle comunali; considerato che la sentenza ha ritenuto illegittima una integrazione normativa esercitata dalla Regione Liguria che prevedeva di avvalersi anche di coadiutori appositamente abilitati; considerato che l’incremento della fauna selvatica ha reso necessario il ricorso sempre più frequente ai piani di controllo, attuati prevalentemente per far fronte ai danni alle produzioni agricole anche nei territori preclusi all’esercizio venatorio; considerato che i soli soggetti ricompresi nell’articolo 19 della legge 157/92 non sono in numero sufficiente a fare fronte ai problemi che il proliferare della fauna selvatica crea anche alla popolazione civile; considerato infine che molte Regioni sono già ricorse all’ausilio di operatori appositamente formati e abilitati per contenere i danni della fauna selvatica; impegna il Governo ad intervenire tempestivamente per una modifica del richiamato articolo 19 della legge 157/92 al fine di introdurre la figura dell’“operatore abilitato”.

TESTO ORIGINALE LEGGE 157/92: Art. 19 Controllo della fauna selvatica 1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all’articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. 2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio. 3. Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l’esercizio venatorio.

PROPOSTA DI MODIFICA ART. 19 LEGGE 157/92 (VERSIONE ESTESA) Art. 19 Controllo della fauna selvatica Le Regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all’art. 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. Le Regioni, per la tutela della biodiversità e delle attività umane, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica. Il controllo della fauna selvatica, quale attività di interesse pubblico, non costituisce esercizio di attività venatoria e può essere effettuato sull’intero territorio nazionale, ivi comprese le aree protette e le zone nelle quali è vietata l’attività venatoria, ed è disposto ed organizzato dalle Regioni, dalle Province autonome o dagli enti gestori delle aree protette. Il controllo, nel caso delle specie autoctone e di quelle in allegato I del decreto 19 gennaio 2015 del Ministero dell’Ambiente e delle Politiche Agricole, viene esercitato selettivamente, di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici, su parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Qualora l’istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare catture, abbattimenti o entrambi. Nel caso delle specie alloctone (ad esclusione delle specie in allegato I del decreto 19 gennaio, 2015 del Ministero dell’Ambiente e delle Politiche Agricole) il controllo è finalizzato all’eradicazione o al contenimento delle popolazioni con l’obiettivo della densità zero, sulla base di appositi provvedimenti regionali, sentito l’ISPRA. Le attività di cattura e abbattimento devono essere attuate dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali o regionali, che potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi medesimi, delle guardie forestali e delle guardie comunali, purché, in caso di abbattimento, muniti di licenza per l’esercizio venatorio. Le Regioni, con proprio atto, potranno, altresì, attuare gli interventi di cui al comma 4 anche avvalendosi di operatori abilitati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano previa frequenza di appositi corsi, individuando altresì il soggetto incaricato dell’attività di coordinamento. Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare gli interventi di cui al comma 4 anche avvalendosi di altro persone, purché munite di licenza per l’esercizio venatorio.

In subordine PROPOSTA DI MODIFICA ART. 19 LEGGE 157/92 (VERSIONE ESSENZIALE) Art. 19 Controllo della fauna selvatica 1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all’articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. 2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o da operatori abilitati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano previa frequenza di appositi corsi, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali. In caso di abbattimento con arma da fuoco tali figure devono essere munite di licenza per l’esercizio venatorio. 3. Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l’esercizio venatorio. (Roma, 22 giugno 2017) (www.ladeadellacaccia.it)

 

Sisto Dati, Vice Presidente ANLC, replica alla Regione Toscana

Sisto Dati, Vice Presidente Nazionale ANLC, replica all’articolo della Regione Toscana sulla Legge Obiettivo apparso sul numero 7 della Rivista Diana
La Legge Obiettivo Ungulati della Toscana rappresenta il più grande fallimento della storia regionale. Il nuovo modello di gestione faunistico venatoria messo in piedi dagli uffici regionali toscani e portato avanti dall’Assessore Remaschi, si è rivelato il più grande fallimento che si ricordi nella storia della Regione Toscana, divenuta oggi un modello negativo a livello nazionale. Si rifiuta il ruolo centrale della braccata (250000 cinghiali abbattuti in tre anni) per privilegiare la selezione (5000 cinghiali in due anni). La fusione tra strutture regionali ed ex provinciali ha infatti determinato un aumento di burocrazia incredibile, un conflitto mai visto tra categorie di cacciatori, un malessere continuo da parte di tutti gli attori interessati al mondo venatorio, compresi agricoltori ed ambientalisti, nei confronti del governo regionale. Un vero capolavoro, non c’è che dire! A fronte di queste scelte illogiche e vessatorie verso i cacciatori si è assistito a due fenomeni paralleli, l’inefficacia nel ridurre il numero degli ungulati presenti sul territorio e il continuo aumento dei balzelli ai danni delle tasche dei cacciatori. In buona sostanza, i nuovi “dilettanti allo sbaraglio” della Regione (personaggi persi nell’astrazione di teorie da salotto e da ufficio valide solo nei libri scritti da loro stessi e staccati completamente dalla realtà concreta) hanno deciso di non valorizzare minimamente la novità della nuova Legge Toscana di qualche anno fa, che introduceva l’istituto dell’osservatorio faunistico regionale che, previsto dalla Legge 157, avrebbe potuto fare da contraltare ai pareri astratti ed ideologici forniti da ISPRA. Si è scelto, al contrario, di mettere in un angolo il prezioso contributo del Cirsemaf (centro interuniversitario che raggruppa studiosi di ben dieci atenei italiani) superiore per blasone e competenze non solo alla stessa ISPRA, ma soprattutto alle conoscenze scientifiche degli uffici regionali. Questo per seguire i dettami di ISPRA, da sempre occupata da sedicenti ricercatori superpartes, che poi, guarda caso, sono tesserati dalle associazioni ambientaliste. In questa scellerata rincorsa all’attuazione di testi scientifici, che poi tanto scientifici non sono, si è giunti a credere che la diminuzione degli ungulati potesse arrivare dal prelievo selettivo, in orari in cui i cinghiali non si fanno vedere (cosa che presume la non conoscenza basilare delle abitudini del suide, che si muove in ore notturne) e senza poter usare foraggiamento attrattivo. Una vera e propria follia ed i dati forniti confermano il disastro di questa politica, in due anni meno di 5000 abbattimenti selettivi. Affermazioni del tipo “la strategia coniata Cromsigt et al. (2013) con il termine hunting for fear ovvero indurre nel selvatico un comportamento di paura nel frequentare zone dove sperimenta una maggiore predazione umana”, suonano veramente assurde. Ma in che mondo vivono questi tecnici? Oppure “Sostituire progressivamente nelle aree non vocate, gli interventi di controllo (attuati ai sensi dell’articolo 19 della Legge 157/92) con il prelievo selettivo”, concetto che esprime completamente l’opposto di ciò che serve! Il tutto condito dalle solite richieste di contribuiti a carico dei cacciatori. In molte ATC, se si vanno a guardare i dati, emerge che quando venivano effettuati i classici interventi di contenimento con l’articolo 37 i numeri dei prelievi erano tre volte superiori (con periodi di intervento minori), i danni erano la metà, il conflitto tra cacciatori era inesistente e c’era collaborazione con gli agricoltori. Viene criticata la prevenzione, una delle poche strategie utili applicate in Toscana, che invece va incentivata proprio per diminuire i danni che, ricordiamolo, vengono pagati con i soldi dei cacciatori sottraendo fondi alla gestione della selvaggina migratoria e stanziale. A noi non piace stare alla finestra ad assistere a questo scempio, abbiamo le nostre proposte molto concrete e semplici. La situazione attuale è drammatica, già in Italia si è assistito ad aggressioni alle persone da parte di ungulati spaventati o affamati, gli incidenti stradali non danno tregua causando spesso feriti gravi o peggio. Non siamo in una situazione ordinaria, per questo le ricette campate in aria o prese dai libri di scuola non possono funzionare, non darebbero risultati nemmeno in regime normale, figuriamoci adesso. L’unica via è utilizzare il supporto dell’Osservatorio faunistico regionale e le determinazioni urgenti dell’autorità di pubblica sicurezza per effettuare abbattimento mirati, ma considerevoli, con l’unica modalità efficace: la caccia in braccata, con poste e cani da seguita. Non esiste nessun’altra tecnica che possa permettere di ridurre sensibilmente il numero degli ungulati. Le teorie proposte da ISPRA, come l’uso del cane limiere, e sposate dalla Regione, sono pagliacciate al pari dell’idea proposta dalle associazioni ambientaliste di dare la pillola anticoncezionale ad ogni singolo cinghiale, imboccandolo ed accarezzandolo!
Per concludere, secondo noi, bisogna intervenire in maniera decisa con poche, ma chiare, linee guida, invece di scervellarsi tra aree vocate e non vocate (che hanno senso solo sulla carta, ormai, ma non sul campo). Dovremo prevedere:
1. interventi di contenimento in tutte le forme,
2. apertura unica in area vocata,
3. ripristini ambientali con colture a perdere nelle aree vocate.

I signori degli uffici non hanno poche idee e confuse, ne hanno molte e pericolose. Ci auguriamo che il Governo regionale intervenga, per rimettere sulla retta via un sistema che ci veniva invidiato in tutta Italia e non solo, diventato oggi fanalino di coda della gestione faunistico venatoria italiana.

FIDC MACERATA: CAMPIONATO SOCIALE BLEU DE GASCOGNE SU CINGHIALE

Si è tenuto l’ 11° campionato sociale del club Bleu de Gascogne su cinghiale C.A.C. nella provincia di Macerata con concorrenti quindici ospiti all’Hotel Cluentum Tolentino con i campi di gare all’interno dell’ATC MC 1 e 2 dove ci sono terreni ideali per questo tipo di manifestazioni, qui si trovano cinghiali di giuste proporzioni che occupano calanchi e boschetti; verranno poi sciolti i cani che avranno a che fare anche con altri tipi di selvatici come per esempio volpi e caprioli.
Le mute che hanno partecipato sono state 20 e provenienti da tutta Italia e si è quindi istaurato un clima di amicizia tra chi ha questa passione; i giudici hanno lavorato con professionalità e imparzialità. Nei giorni 3 – 4 e 5 giugno si sono svolte sia le prove che il raduno e si sono quindi sommati i punteggi per proclamare alcuni cani campioni sociali.
L’organizzatore per la FIDC e rappresentante della Regione Marche è stato il sig. Floriano Cocilova il quale è stato molto soddisfatto della riuscita dell’evento anche se ha fatto notare che gli animi erano un po’ spenti per i gravi e dannosi eventi che hanno colpito quelle zone nei mesi scorsi cioè terremoto e neve.
Si ringrazia per la collaborazione l’ATC e la Federcaccia, la Libera caccia e i vari presidenti e concorrenti. Si precisa che il presidente FIDC Prov.le Macerata, sig. Galassi Nazzareno, in un suo intervento ha ribadito che con una buona gestione il cinghiale da “problema” diviene “risorsa”.
Si chiudono i ringraziamenti con la speranza di poter ripetere anche il prossimo anno questa esperienza nella nostra bella terra.

Il pres. Prov.le FIDc Macerata
Galassi Nazzareno

Toscana: In commissione le modifiche alla legge sulla caccia

In una seduta congiunta delle commissioni Territorio e ambiente e Sviluppo economico e rurale sono state presentate le modifiche alle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il governo del territorio.

Punti principali della riforma, la possibilità di realizzare manufatti a servizio dell'attività venatoria, un maggiore potere all'osservatorio faunistico regionale e un considerevole inasprimento delle sanzioni per il prelievo scorretto della beccaccia.

 

http://www.luccaindiretta.it/regione/item/96630-inasprite-le-sanzioni-per-chi-spara-alla-beccaccia.html

 

Normative

Ambiente

Enogastronomia

Attrezzatura